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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15016/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna ex art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. (ricezione indebita di apparecchi idonei alla comunicazione) per quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omissione dell'indicazione del numero di anni nel dispositivo; 2) carenza della tipicità perché i telefoni sequestrati erano privi di scheda SIM e quindi non "idonei" alla comunicazione; 3) effetto dell'assoluzione della coimputata (Raffaella Persico) che avrebbe impedito di attribuire la disponibilità dei dispositivi al ricorrente; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e rifiuto della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto insussistente la nullità: il numero di anni risultava dalla lettura in udienza, dal verbale e dalla motivazione e la discrepanza è sanabile con la procedura di correzione materiale ex art. 130 c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato che i telefoni costituiscono "apparecchio telefonico" ai sensi dell'art. 391-ter e che l'idoneità alla comunicazione non richiede la presenza di una SIM o di altri accessori immediatamente operativi; eventuali problemi di funzionamento sono questioni di fatto non valutabili in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'assoluzione della Persico non incide sulla responsabilità di Gelsomino, posto che il pacco era indirizzato a lui, egli aveva ammesso che gli fosse stato inviato da un amico e risultava presente al controllo del pacco, elementi che dimostrano la disponibilità dei telefoni. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso la causa di non punibilità e la sospensione condizionale sulla base della gravità della condotta, della personalità dell'imputato e dei gravi precedenti e delle pregresse revoche del beneficio. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 1 anno di reclusione per art. 391-ter, terzo comma, e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito ...; il terzo comma sanziona anche il detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo

    La norma punisce sia la consegna/introdizione che la ricezione da parte del detenuto; per la Corte l'espressione "apparecchio telefonico" comprende dispositivi comunicativi anche se privi di accessori (es. SIM) e l'idoneità a comunicare rileva come requisito di tipo, non richiedendo la immediata capacità operativa

  • art. 391-bis cod. pen.

    menzionata in relazione alla distinzione normativa (agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime differenziato)

    Richiamata per distinguere fattispecie aggravate e per inquadrare la ratio dell'art. 391-ter (contrasto delle comunicazioni non autorizzate dai detenuti)

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla nullità del dispositivo

    La Cassazione afferma che la nullità prevista non opera quando il dispositivo sia stato integralmente pronunciato in aula e risulti dal verbale e dalla motivazione; l'eventuale difformità cartolare è sanabile con correzione materiale

  • art. 130 cod. proc. pen.

    procedura di correzione materiale degli errori

    Consente la correzione di errori materiali nel testo della sentenza sulla base di quanto effettivamente pronunciato in udienza e risultante dal verbale

  • art. 49 cod. pen.

    citato nei motivi sulla idoneità a comunicare

    Riferimento normativo richiamato nella ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato; nella sentenza è utilizzato per distinguere l'idoneità strutturale dall'offensività concreta

  • art. 131-bis cod. pen.

    menzionato in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità

    La Corte ritiene che la valutazione della tenuità richiede un esame concreto e non può essere esclusa o riconosciuta con riferimenti generici alla personalità dell'imputato; nel caso specifico la Corte d'appello ha valutato negativamente la tenuità in considerazione della gravità e dei precedenti

  • art. 163 cod. pen.

    richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale

    La concessione della sospensione condizionale richiede una valutazione della personalità, dei precedenti e della idoneità del beneficio al reinserimento; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa basata su precedenti gravi e revoche pregresse

  • d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 173

    provvedimento che ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 391-ter

    Rilevato per spiegare la ratio normativa: contrastare l'introduzione di apparecchi comunicativi negli istituti penitenziari e tutelare l'effettività della detenzione

Massime di principio

  • La mancanza della scheda SIM o di altri accessori non esclude automaticamente che un telefono sia "apparecchio telefonico" rilevante ai fini dell'art. 391-ter; l'idoneità alla comunicazione va valutata soprattutto in termini strutturali e non sulla sola immediata operatività
  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nello schema cartaceo della sentenza è sanabile con le procedure di correzione materiale quando il contenuto della pronuncia risulti dal verbale e dalla motivazione
  • L'assoluzione di un coimputato non comporta automaticamente l'inefficacia delle prove a carico dell'altro: occorre valutare la sussistenza, per ciascun imputato, di elementi probatori idonei a dimostrare la disponibilità o il possesso del bene giuridico (es. destinatario del pacco, ammissioni, presenza al controllo)
  • Questioni relative all'effettivo funzionamento dell'apparecchio (ad es. impossibilità di connettersi) sono, in larga parte, questioni di fatto di competenza del giudice di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione salvo vizio di motivazione
  • La valutazione della tenuità del fatto e la concessione della sospensione condizionale richiedono una motivazione concreta e specifica: riferimenti generici alla personalità o ai precedenti non bastano se non accompagnati da una valutazione comparata e temporale delle condanne pregresse e dell'idoneità del beneficio
  • Per configurare il reato del detenuto (art. 391-ter, terzo comma) è sufficiente la ricezione/disponibilità del dispositivo idoneo; non è necessario che l'uso per comunicare sia effettivamente avvenuto

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