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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6576/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p. alla precedente decisione di respingere la revoca parziale della confisca. Il motivo unico di cassazione denunciava la violazione degli artt. 178, 179, 667 e 666 c.p.p., sostenendo che l'opposizione era stata decisa senza che il giudice dell'esecuzione fissasse l'udienza camerale in contraddittorio, cagionando la violazione del diritto al contraddittorio e la nullità del provvedimento

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la mancata fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione costituisce causa di nullità del provvedimento emesso e che il contraddittorio deve essere assicurato nella sede processuale prevista. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Napoli Nord perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. e, nel relativo contraddittorio, esamini l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 c.p.p. (annullamento con rinvio per nullità assoluta con violazione del contraddittorio)

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la fissazione dell'udienza camerale per le questioni in sede d'esecuzione; la Corte ha ritenuto essenziale che, quando prevista, l'udienza venga effettivamente fissata per garantire il contraddittorio

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di decidere de plano in alcuni casi. Tuttavia, la Corte precisa che la decisione senza contraddittorio, quando l'udienza camerale è la sede prevista per l'opposizione, può determinare la nullità del provvedimento

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Previsione processuale richiamata nell'ambito dell'opposizione in sede d'esecuzione; il suo richiamo nel procedimento sottolinea la necessità di rispettare le procedure di contraddittorio previste

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come riferimento al provvedimento ablativo impugnato; la Corte ordina che l'opposizione avverso tale provvedimento sia esaminata in udienza camerale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata nella decisione come riferimento alla disciplina della nullità; la Corte ha ritenuto che l'omessa fissazione dell'udienza rientri nella sfera delle nullità rilevanti

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiama le conseguenze delle nullità assolute; la Corte ha applicato il principio secondo cui la violazione del contraddittorio integra una nullità assoluta che impone annullamento con rinvio

  • art. 322-ter cod. pen. e art. 640-quater cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate in relazione alla confisca di somme di denaro disposta nel procedimento di merito; la pronuncia riguarda la procedura di impugnazione dell'ablazione disposta sulla base di tali norme

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) che aveva accompagnato il provvedimento ablativo; contestualizza l'origine della misura di confisca

Massime di principio

  • La mancata fissazione dell'udienza camerale, quando tale udienza è la sede prevista per l'esame dell'opposizione in sede d'esecuzione, costituisce causa di nullità del provvedimento successivo per violazione del contraddittorio
  • L'opposizione in sede d'esecuzione ha funzione di introdurre o garantire il contraddittorio davanti al giudice che ha emesso il provvedimento ablativo; essa non è mera impugnazione ma strumento volto a ottenere una decisione frutto del dibattito tra le parti
  • Anche quando il giudice dispone de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., deve comunque rispettare le garanzie del contraddittorio previste dalla legge; l'omissione può portare all'annullamento con rinvio
  • La violazione del contraddittorio integra, in concreto, una nullità assoluta che giustifica l'annullamento con rinvio da parte della Corte di legittimità affinché il giudice dell'esecuzione fissi l'udienza e riesamini la questione in contraddittorio
  • In casi analoghi, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio al giudice dell'esecuzione per fissare l'udienza camerale e consentire la valutazione delle questioni di fatto e di diritto emerse dall'opposizione

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