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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29319/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per furto aggravato. In cassazione, l'imputato deduceva due censure: con il primo motivo sosteneva che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente perché il fatto fosse stato qualificato come reato consumato e non come tentativo; con il secondo motivo lamentava la mancata o insufficiente motivazione sull'esclusione della circostanza attenuante del fatto lieve di cui all'art. 62 n. 4 c.p., assumendo che l'esiguità della somma sottratta ne avrebbe imposto il riconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva considerato il furto consumato in quanto l'agente si era già impossessato della somma contenuta negli apparecchi automatici prima di essere fermato dagli agenti mentre fuggiva. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché generico, avendo la Corte territoriale già risposto alle censure di appello evidenziando che la condotta aveva cagionato ulteriori danni materiali, tra cui l'effrazione della vetrata nel cortile e dei distributori automatici, oltre a ledere l'immagine dell'INPS. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non era riconoscibile nel caso concreto, poiché la condotta aveva determinato anche ulteriori pregiudizi materiali e non patrimoniali, incompatibili con la lieve entità prospettata dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo assertivo le medesime doglianze già svolte in appello.
  • Il furto deve considerarsi consumato quando l'agente abbia già conseguito l'effettivo impossessamento della cosa sottratta, anche se successivamente venga fermato durante la fuga.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando la condotta abbia prodotto, oltre alla sottrazione di denaro, ulteriori danni materiali o lesioni a interessi ulteriori rispetto al solo valore economico immediato del bene sottratto.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sull'esclusione di una attenuante è generica se non si misura con le argomentazioni decisive già offerte dal giudice di merito per negarla.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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