Cassazione Penale, Sentenza n. 37467/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appellante contestava che la Corte d'appello avesse respinto la richiesta di sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità) per mancato deposito di una procura speciale alle specifiche richieste, nonostante l'istanza fosse stata espressamente formulata e sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello, sicché il ricorrente doveva considerarsi come presente e titolato a manifestare il consenso richiesto dall'art. 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. Ha disposto il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo alla sanzione sostitutiva, con l'indicazione che la Corte di merito debba valutare l'istanza, eventualmente fissare udienza per acquisire la ratifica del consenso e le informazioni dell'UEPE e motivare il diniego se confermato. Per il resto la dichiarazione di responsabilità e la condanna restano al momento in piedi salvo esiti del nuovo giudizio sul punto rimesso.
Norme richiamate
Disciplina il meccanismo per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, richiedendo il consenso dell'imputato al momento della decisione; la Corte interpreta la norma in modo da consentire che, se il consenso è espressamente manifestato nell'atto di appello sottoscritto dall'imputato, la Corte debba comunque valutare l'istanza e, se necessario, fissare udienza per la ratifica e acquisire informazioni integrative (es. UEPE), evitando un'eccessiva formalità che impedisca la valutazione sostanziale della richiesta
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina delle impugnazioni e dell'attività difensiva; nel contesto la questione centrale non riguarda una nullità di impugnazione ma la legittimazione del difensore ad avanzare richieste che implicano il consenso dell'imputato
Riferimento normativo alle sanzioni sostitutive diverse da quelle pecuniarie; la pronuncia affronta come si debba considerare il consenso dell'imputato all'applicazione di tali misure quando la richiesta è stata espressa nell'atto di appello sottoscritto dall'imputato
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale che impone la funzionalità della pena e la sua individualizzazione; la Corte indica che un'interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 545-bis contrasterebbe con la ratio costituzionale e legislativa di deflazione delle misure detentive
Massime di principio
- Se l'imputato personalmente sottoscrive l'atto di appello esprimendo esplicitamente consenso a una sanzione sostitutiva (soprattutto se impone un facere, come il lavoro di pubblica utilità), tale consenso può essere valutato dalla Corte e non deve automaticamente essere dichiarato inammissibile per la sola mancanza di procura speciale al difensore
- La Corte d'appello, ricevuta una richiesta di sanzione sostitutiva formulata nell'appello sottoscritto dall'imputato, deve esaminare l'istanza e, se necessario, fissare udienza successiva per acquisire la ratifica del consenso e le informazioni integrative (es. UEPE) previste dall'art. 545-bis, invece di respingerla per vizi formali
- In assenza di manifestazione di consenso dell'imputato nell'atto di appello, il difensore deve munirsi di procura speciale per richiedere sanzioni sostitutive; senza questa procura la richiesta può essere considerata inammissibile
- La valutazione del diritto alla sanzione sostitutiva richiede motivazione specifica: in caso di diniego la Corte deve indicare le ragioni sostanziali che giustificano il rifiuto, non limitarsi a rilievi meramente formali
- La giurisprudenza di legittimità ammette orientamenti differenziati; pertanto, in casi analoghi è prudente presentare sia la manifestazione diretta dell'imputato (firma sull'appello) sia, se possibile, procura speciale al difensore o richiesta di fissazione di udienza per ratifica, per evitare remittiture o annullamenti parziali
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