Cassazione Penale, Ordinanza n. 25399/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in cognizione. Sosteneva che il giudice di merito avesse trascurato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unicità del disegno criminoso, valorizzando in particolare la comune motivazione della spinta criminale e l'identità dei correi. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione del provvedimento di diniego, fondata soprattutto sulla distanza temporale tra i fatti, sulla successiva operatività del ricorrente nel sodalizio e sulla diversa tipologia di sostanza stupefacente oggetto delle condanne, elementi ritenuti incompatibili con l'esistenza di un programma criminoso unitario e anticipatamente delineato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi in tema di continuazione, richiedendo la verifica rigorosa dell'originaria programmazione delle successive condotte e valorizzando elementi ostativi quali l'intervallo temporale tra i reati, la diversa natura delle droghe coinvolte e l'assenza di elementi obiettivi idonei a dimostrare un'unica deliberazione di fondo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma richiede un rigoroso accertamento dell'originaria programmazione delle condotte successive.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come uno dei reati oggetto delle condanne tra cui era chiesto il vincolo della continuazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come ulteriore reato oggetto delle condanne rispetto alle quali era domandata la continuazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, presuppone una verifica rigorosa e approfondita della sussistenza di un unico disegno criminoso, da riscontrare con riferimento al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico protetto e la contiguità spazio-temporale dei fatti sono meri indici sintomatici, ma non bastano da soli a dimostrare l'unitarietà del programma criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, opera una presunzione contraria alla continuazione, superabile solo mediante specifica prova dell'anticipata programmazione dei fatti ulteriori.
- La domanda di riconoscimento della continuazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del diniego: la mera riproposizione di criteri astratti o di indici generici non è sufficiente a superare la motivazione del giudice dell'esecuzione.
- La distanza temporale tra i fatti, unita ad altre circostanze concrete come la diversità delle condotte o del contesto criminoso, può legittimamente escludere la prova dell'unico disegno criminoso.
Come è indicizzato
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