Cassazione Penale, Sentenza n. 10570/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 25/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 23/09/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Di Caterino per trentotto/trentanove (nell'ordinanza si fa riferimento a 49 capi complessivi, con 30 capi principali) truffe contrattuali realizzate tramite noleggio di beni on-line. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di determinazione della competenza territoriale per avere il G.I.P. separato le imputazioni (capo 1-30 rimaste a Perugia, capo 31-49 attribuite a Belluno) nonostante la Procura avesse prospettato un vincolo di continuazione tra tutte le fattispecie; 2) erronea applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5 c.p.) contestando che si tratti di noleggio e non vendita e che non esistano i presupposti della minorata difesa; 3) eccessiva gravità e inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari (violazione art. 275 e 284 c.p.p.), difendendo l'assenza di pericolo di reiterazione e chiedendo la revoca o mitigazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il G.I.P. poteva legittimamente ritenere la continuazione sussistente solo tra due distinti gruppi di reati e, per i capi da 1) a 30), ha correttamente individuato la competenza territoriale secondo il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 2, c.p.p. (luogo di residenza dell'indagato) poiché il profitto era accreditato su conto online senza sede fisica determinabile; ha escluso rilievo alla censura sulla presunta fittizietà della residenza, ricordando l'esecuzione degli arresti domiciliari in abitazione nella disponibilità dell'indagato. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza che ammette tale aggravante nelle truffe on-line in ragione della distanza e delle opportunità di anonimato e decettive offerte dal commercio telematico, e ha trovato logica e congrua la motivazione del giudice di merito. Sulla misura cautelare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione alla luce della "professionalità" dell'attività fraudolenta, dell'organizzazione documentale e della pendenza di altro procedimento analogo; la misura è stata considerata proporzionata e adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Criterio di determinazione della competenza per territorio nel luogo della consumazione: il Tribunale ha richiamato l'art. 8 quale parametro per rilevare la competenza rispetto alle truffe il cui profitto risultava ottenuto in conti con sede fisica in provincia di Belluno (capo 31-49).
Regola suppletiva di determinazione della competenza per territorio: applicata per i capi 1-30 perché il profitto era accreditato su conto corrente online senza luogo fisico; la competenza è stata quindi radicata sulla residenza dell'indagato.
Istituto del vincolo della continuazione: la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia correttamente valutato, sulla base degli elementi investigativi, l'esistenza del vincolo solo tra due distinti gruppi di reati e non tra tutte le imputazioni.
art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.
Norma sulla truffa aggravata: richiamata in relazione alle condotte contestate; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto come truffa aggravata nell'ambito delle modalità telematiche.
Aggravante della minorata difesa: interpretata in senso favorevole all'applicabilità nelle truffe on-line, perché la distanza e le modalità telematiche creano una posizione di debolezza per la vittima e opportunità di anonimato per l'autore.
Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti e alla possibile sanzione.
Requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi e esigenze cautelari): la Corte ha ribadito il limite del sindacato in cassazione, confermando che non emergeva una manifesta illogicità o violazione di norme tali da invalidare la decisione del giudice di merito.
Regole sull'esecuzione e modalità della misura: il ricorso sul punto è stato ritenuto infondato perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari può, sulla base di elementi concreti emersi nelle indagini, ritenere che il vincolo della continuazione sussista soltanto tra subset distinti di reati anche quando il pubblico ministero prospetti una continuazione unica; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali macroscopici.
- Nelle truffe on-line la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui l'agente ha percepito l'ingiusto profitto (luogo di riscossione); se questo non è determinabile perché il profitto transita su conti digitali senza sede fisica, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p., con possibile radicamento nella residenza dell'imputato.
- L'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5) è applicabile anche a reati informatici/di commercio telematico quando la distanza e le modalità online hanno effettivamente creato opportunità per l'autore di schermare la propria identità e impedire il controllo preventivo del bene o servizio da parte della vittima.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione delle misure cautelari: può annullare solo per mancanza, illogicità manifesta o violazione specifica di norme; non è sede per rivalutare in fatto la fondatezza delle prove o la diversa valutazione del rischio di reiterazione.
- La misura cautelare è giustificabile, anche per reati economici commessi online, quando emergono indizi di professionalità e organizzazione del modus operandi, precedenti procedimenti analoghi e concrete possibilità di rendersi irreperibile o reiterare il reato; la proporzionalità della misura deve risultare nella motivazione del giudice.
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