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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23783/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro di otto orologi preziosi, disposto nell'ambito di un procedimento per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio. La società Petroleo Oil Trading Business S.L., tramite il proprio legale rappresentante, aveva chiesto la revoca del sequestro sostenendo che gli orologi erano stati acquistati con fondi leciti della società, come risultante da documentazione bancaria, fatture, bilanci, verbali assembleari e perizia di revisione, e che pertanto non potevano essere qualificati come profitto o bene riconducibile all'indagato. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego del G.i.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione meramente apparente: ha contestato che il Tribunale avesse desunto apoditticamente la riconducibilità degli orologi a un soggetto indicato come amministratore di fatto della società e la provenienza illecita delle somme impiegate, senza provare che la società fosse una cartiera o un veicolo di riciclaggio; ha inoltre sostenuto che, essendo stata esclusa in altro procedimento la gravità indiziaria dei reati-presupposto, mancasse il fumus dell'autoriciclaggio; infine ha lamentato che la documentazione prodotta dimostrasse l'acquisto lecito degli orologi e la disponibilità patrimoniale della società, con motivazione solo apparente del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione sia consentito solo per violazione di legge, nozione che comprende anche la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non la semplice illogicità o la diversa lettura del materiale probatorio. Ha inoltre affermato che il terzo che chieda la restituzione del bene sequestrato non può contestare i presupposti sostanziali della misura, ma solo dedurre la propria titolarità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Nel caso concreto, il Tribunale aveva fornito una motivazione non apparente circa la mancata titolarità degli orologi in capo alla società e la loro riconducibilità al soggetto che la gestiva di fatto e all'attività illecita svolta tramite la società. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    nel ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo possono essere dedotte le violazioni di legge e, nei limiti della giurisprudenza di legittimità, i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la motivazione meramente apparente

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice

  • art. 253, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del sequestro probatorio/reale

  • art. 263 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 321 c.p.p.

    norma sul sequestro preventivo richiamata in relazione al mantenimento del vincolo reale

  • art. 648-ter.1 c.p.

    richiamato in relazione all'asserita configurabilità del profitto del delitto di autoriciclaggio

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è circoscritto alla violazione di legge

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel riesame e nel ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La nozione di violazione di legge, ai fini del ricorso per cassazione contro misure reali, comprende solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non anche la motivazione semplicemente illogica o non condivisibile.
  • Il terzo che rivendichi la restituzione del bene sequestrato non può contestare i presupposti del sequestro riferibili all'indagato; può soltanto allegare e provare la propria titolarità o disponibilità del bene e la propria estraneità al reato.
  • Ai fini della legittimazione del terzo, è centrale la dimostrazione di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela, coincidente con la titolarità del bene sequestrato e con l'assenza di collegamento concorsuale con l'autore del reato.
  • Se il provvedimento impugnato espone elementi logici e fattuali idonei a spiegare la riconducibilità del bene a soggetto diverso dal richiedente e il collegamento con attività illecita, la motivazione non è sindacabile in cassazione se il ricorso si limita a una critica di merito.

Come è indicizzato

MaterieSequestroRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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