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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29622/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una società sottoposta a sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto somme, rapporti bancari, crediti IVA e altri beni indicati negli atti esecutivi. Il sequestro era stato disposto in relazione a due distinti profili: da un lato, un sequestro diretto riferito al profitto di un reato contestato alla persona fisica che rivestiva la qualità di legale rappresentante; dall'altro, un sequestro collegato alla contestazione di un illecito amministrativo dell'ente ex d.lgs. 231/2001. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta per la società da un difensore nominato d'ufficio, ritenendo mancante una valida procura speciale e, per la parte 231, ritenendo non avvenuta la formale costituzione dell'ente ex art. 39 d.lgs. 231/2001. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e contraddittorietà della decisione, sostenendo che il Tribunale aveva attivato esso stesso il meccanismo della difesa d'ufficio per effetto dell'incompatibilità del legale rappresentante imputato, così rendendo impossibile il conferimento della procura speciale e privando l'ente del diritto di difesa, con nullità degli atti conseguenti; 2) violazione di legge e sproporzione/irragionevolezza della sanzione processuale dell'inammissibilità, poiché l'ente sarebbe incorso in una decadenza incolpevole causata dalla stessa gestione del conflitto di interessi da parte dell'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione del provvedimento impugnato e fossero comunque manifestamente infondate. La Corte ha distinto la posizione della società quale terzo interessato dal sequestro diretto disposto per il profitto del reato della persona fisica, da quella della società quale ente destinatario del sequestro collegato all'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. Per la prima posizione ha rilevato la mancanza di una procura speciale valida ex art. 100 c.p.p.; per la seconda ha ribadito che, ricevuta la notifica dell'informazione di garanzia ex art. 57 d.lgs. 231/2001, l'ente deve costituirsi formalmente ex art. 39 d.lgs. 231/2001 per poter esercitare le prerogative difensive e proporre validamente il riesame. Poiché non risultava una tale costituzione e la procura allegata al ricorso appariva comunque priva della specificità richiesta, l'istanza di riesame era inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    è il mezzo con cui era stato proposto il riesame del sequestro preventivo, poi dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti di legittimazione difensiva

  • art. 100 c.p.p.

    la procura speciale è necessaria per l'esercizio delle prerogative difensive dei soggetti terzi rispetto al procedimento e deve avere contenuto specifico

  • art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    costituisce la modalità necessaria di partecipazione dell'ente al procedimento; richiede dichiarazione di costituzione, indicazione del legale rappresentante, del difensore, procura speciale e domicilio; senza tale costituzione l'ente non può esercitare validamente le facoltà difensive

  • art. 40 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    disciplina la difesa tecnica dell'ente, distinta dai diritti partecipativi esercitabili solo con la costituzione formale ex art. 39

  • art. 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    la notifica dell'atto previsto dalla norma vale come messa in mora dell'ente a costituirsi nelle forme dell'art. 39

  • art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato in relazione al sequestro disposto nei confronti dell'ente per l'illecito amministrativo

  • art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    opera il rinvio, nei limiti di compatibilità, alle disposizioni del codice di procedura penale

  • art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    conferma la necessità della difesa tecnica dell'ente nel procedimento 231

  • art. 36 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    attribuisce al giudice penale la cognizione sulle sanzioni amministrative dell'ente

  • art. 9 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato per il catalogo delle sanzioni interdittive

  • art. 10 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie

  • art. 11 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato con riguardo ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

  • art. 14 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato quanto alle condizioni di applicazione delle sanzioni interdittive

  • art. 39 l. n. 231/2001

    nel testo viene menzionata come disposizione sulla incompatibilità del rappresentante legale indagato/imputato rispetto alla rappresentanza dell'ente

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    invocato dalla ricorrente come nullità generale per compressione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità

  • art. 369 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 57 d.lgs. 231/2001 per l'informazione all'ente della pendenza del procedimento

  • art. 96 c.p.p.

    richiamato per la nomina del difensore fiduciario da parte del rappresentante legale nei casi consentiti

  • art. 84 c.p.p.

    evocato in via comparativa per la struttura della costituzione del responsabile civile

  • art. 57 d.lgs. n. 231/01

    menzionato anche in correlazione all'informazione di garanzia che rende noto all'ente il procedimento a suo carico

Massime di principio

  • Nel procedimento ex d.lgs. 231/2001 la costituzione dell'ente ex art. 39 è la modalità necessaria per rendere operativa la partecipazione processuale dell'ente e per consentirgli di esercitare validamente le proprie prerogative difensive.
  • La distinzione tra diritti partecipativi dell'ente e difesa tecnica è netta: la difesa tecnica è sempre necessaria, ma non sostituisce l'atto formale di costituzione richiesto per la partecipazione al procedimento.
  • Se il legale rappresentante dell'ente è imputato del reato presupposto, egli è incompatibile con la rappresentanza dell'ente nel procedimento 231; l'ente deve quindi provvedere alla sostituzione del rappresentante o alla nomina di un procuratore speciale con poteri limitati alla partecipazione processuale.
  • Quando l'ente ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico attraverso la notifica prevista dall'art. 57 d.lgs. 231/2001, non può invocare una impossibilità incolpevole di costituirsi se l'atto impugnato non è un atto 'a sorpresa' e vi era il tempo per attivare la procedura formale.
  • La richiesta di riesame di un sequestro preventivo proposta per l'ente è inammissibile se il ricorso è presentato da un difensore che non risulti munito di valida procura speciale o se manca la previa costituzione dell'ente nelle forme di legge.
  • La sanzione processuale dell'inammissibilità non è sproporzionata quando discende dal mancato rispetto di un onere formale chiaramente previsto dalla disciplina processuale dell'ente e dalla conoscenza del procedimento da parte della società.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniPeculatoFalsità in atto pubblicoIntercettazioniSequestro preventivoModello organizzativoInteresse o vantaggioReati presupposto
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaProcesso penaleMisure cautelariResponsabilità enti (231)
IstitutiInutilizzabilità della prova

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