Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda con cui la fondazione previdenziale ha chiesto la condanna della società al versamento del contributo previdenziale del 2% sul fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale negli anni 2014-2018, oltre alle sanzioni civili. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha respinto l'appello della società. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, sostenendo che la norma non si applicherebbe a una società di persone quale essa era negli anni rilevanti, ma solo alle società professionali mediche e odontoiatriche in qualunque forma costituite e alle società di capitali; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione contraddittoria, omessa o apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse motivato su profili eccentrici rispetto alla questione controversa. La Cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, intellegibile e coerente con i motivi di gravame, sicché non vi era alcuna nullità. Ha poi rigettato anche il primo motivo, affermando che il contributo del 2% si applica alle prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in regime libero-professionale presso strutture accreditate, e che la base di calcolo è il fatturato della società limitatamente alle prestazioni rese in accreditamento, indipendentemente dalla forma giuridica della società che si avvale dell'opera dei professionisti; la distinzione rilevante è tra società professionali/società di capitali, da un lato, e altri rapporti di accreditamento quali gli specialisti accreditati ad personam, le associazioni fra professionisti e le società di persone, dall'altro, secondo il sistema richiamato dalla Corte.
La decisione
La Corte ha escluso sia il vizio di motivazione dedotto ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sia l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 39, l. n. 243/2004. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente ricostruito il quadro normativo e che il contributo previdenziale del 2% fosse dovuto per le prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il SSN, con base di calcolo riferita al fatturato della società derivante da tali prestazioni. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della fondazione resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 243
contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale
si applica alle prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in regime libero-professionale presso strutture accreditate; la base imponibile è il fatturato della società relativo a tali prestazioni, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che si avvale dei professionisti, nei limiti tracciati dal sistema normativo richiamato
art. 1, comma 40, L. 23 agosto 2004, n. 243
Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento ... quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone
conserva gli obblighi contributivi già vigenti per i diversi rapporti di accreditamento indicati, distinguendoli dalle società professionali mediche e odontoiatriche e dalle società di capitali menzionate dal comma 39
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, motivazione perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già per semplice dissenso sul contenuto argomentativo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale, ma nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché la Corte territoriale ha correttamente interpretato la disciplina contributiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza, esclusa perché la motivazione del giudice d'appello era effettiva e sufficiente
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies
viene richiamato come norma che ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento per i singoli professionisti in regime di convenzionamento
d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13
norma che ha introdotto l'art. 15-nonies nel d.lgs. n. 502/1992, nel quadro della disciplina dei rapporti di convenzionamento
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato sulla motivazione ai soli casi rilevanti come omesso esame di un fatto decisivo
d.p.r. 23 marzo 1988, n. 119
richiamato per la determinazione della quota di abbattimento della base contributiva
d.p.r. 23 marzo 1988, n. 120
richiamato per la determinazione della quota di abbattimento della base contributiva
d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2
riconosce all'ente previdenziale autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti della natura pubblica dell'attività svolta
d.lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma 4, lett. c)
impone la costituzione di una riserva legale per assicurare la continuità delle prestazioni e l'equilibrio di bilancio
art. 38 Cost.
richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere profili di incostituzionalità della disciplina contributiva
art. 53 Cost.
richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere profili di incostituzionalità della disciplina contributiva
art. 28, L. 23 dicembre 1978, n. 833
richiamato nel regolamento ENPAM per la determinazione dei contributi in coordinamento con le norme del 2004
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece censurabile come vizio di nullità la mera divergenza rispetto alla ricostruzione proposta dalla parte.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il contributo previdenziale del 2% previsto per le prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale si applica al fatturato della società limitatamente alle prestazioni specialistiche oggetto della disciplina, non all'intero volume d'affari della società.
- Ai fini dell'obbligo contributivo rileva la natura delle prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in regime libero-professionale presso strutture accreditate, mentre la forma giuridica del soggetto organizzatore non elide l'applicazione della disciplina quando il rapporto rientri nel perimetro normativo considerato.
- La distinzione tra i diversi rapporti di accreditamento è decisiva: il comma 39 dell'art. 1 l. n. 243/2004 disciplina le società professionali mediche e odontoiatriche e le società di capitali, mentre il comma 40 preserva gli obblighi contributivi per altri modelli, come specialisti accreditati ad personam, associazioni fra professionisti e società di persone.
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