Cassazione Penale, Ordinanza n. 22569/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito, con esclusione della recidiva disposta in appello, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, esclusa la recidiva riconosciuta in primo grado, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione/omessa risposta del giudice d'appello sulla pretesa assenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di cassazione ha rilevato che tale specifica censura non risultava proposta con la necessaria precisione nell'atto di appello, essendo il motivo di gravame incentrato invece sull'elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose e, comunque, generico e riferito a una fattispecie diversa. Con il secondo motivo ha contestato la responsabilità per la bancarotta impropria da operazioni dolose, sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo; la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in modo corretto dal giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo in via implicita attraverso l'incriminazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale fattispecie confermata in appello.
Richiamato solo in via implicita attraverso l'incriminazione per bancarotta impropria da operazioni dolose, confermata dalla Corte di appello.
La recidiva, riconosciuta in primo grado, è stata esclusa dalla Corte di appello.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile prospettare una censura che non risulti specificamente devoluta al giudice di appello con sufficiente precisione; la doglianza non può essere recuperata mediante una lettura estensiva e postuma dell'atto di gravame.
- Un motivo di ricorso che sia generico o costruito su una fattispecie diversa da quella realmente esaminata non può validamente fondare la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
- La censura che si limiti a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione, è inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale necessaria, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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