Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37171/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato, sottoposto con ordinanza genetica del Tribunale di Palermo del 28 marzo 2026 all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha impugnato l’ordinanza del 15 aprile 2026 con cui il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato entrambe le misure. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 282 e 283 c.p.p. Il ricorrente ha sostenuto che il cumulo di due misure cautelari fosse vietato, contrario al principio di proporzionalità e non necessario, poiché le esigenze cautelari sarebbero state adeguatamente soddisfatte imponendo la permanenza presso il domicilio nelle ore notturne, dalle 22:00 alle 07:00.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Quanto alla proporzionalità, il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato i precedenti, anche specifici, dell’indagato e le concrete modalità del fatto. Quanto alla legittimità del cumulo, la Corte ha ritenuto che nessuna norma lo vieti nella fase genetica delle misure cautelari; il divieto opera invece nella diversa ipotesi della sostituzione ai sensi dell’art. 299 c.p.p. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo ai principi delle Sezioni Unite “Stella”, riferiti alla scarcerazione per decorrenza dei termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo non è indicato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il Tribunale di Palermo — adito in sede di riesame - con provvedimento emesso il 15 aprile 2026 confermava l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 28 marzo 2026 nei confronti di Marco La Barbera, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. del 9 ottobre 1990, n.309

    La norma individua il reato per il quale l’indagato era sottoposto a indagini; la decisione in Cassazione verte tuttavia esclusivamente sulla legittimità e proporzionalità delle misure cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Il Tribunale ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando sia la personalità di Marco La Barbera, gravato da precedenti anche specifici, sia le concretrodalità del fatto (cfr. pag. 5 del provvedimento).

    La valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità delle misure va rapportata, nel caso concreto, anche alla personalità dell’indagato e alle modalità del fatto; la censura deve confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice.

  • art. 275 c.p.p.

    Il Tribunale ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando sia la personalità di Marco La Barbera, gravato da precedenti anche specifici, sia le concretrodalità del fatto (cfr. pag. 5 del provvedimento).

    Il principio di proporzionalità nella scelta delle misure cautelari si valuta in relazione agli elementi individuali e alle concrete modalità del fatto, come motivato dal giudice del riesame.

  • art. 282 c.p.p.

    Si tratta di misura non disposta in sede di revoca, ma in fase genetica ; di guisa che nessuna norma vieta o non consente il cumulo

    L’obbligo di dimora può essere applicato congiuntamente a un’altra misura cautelare nella fase genetica, non sussistendo un divieto normativo di cumulo in tale fase.

  • art. 283 c.p.p.

    Si tratta di misura non disposta in sede di revoca, ma in fase genetica ; di guisa che nessuna norma vieta o non consente il cumulo

    L’applicazione congiunta di misure cautelari, tra cui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non è vietata nella fase genetica.

  • art. 299 c.p.p.

    Si tratta di misura non disposta in sede di revoca, ma in fase genetica ; di guisa che nessuna norma vieta o non consente il cumulo ( ex multis, Sez. 2 n 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 -01., secondo cui il divieto del cumulo non opera in fase genetica, diversamente da quanto accade in sede di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen.)

    Il divieto di cumulo richiamato dalla giurisprudenza riguarda la sostituzione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 299 c.p.p., non la loro applicazione originaria nella fase genetica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nella fase genetica delle misure cautelari personali è consentita l’applicazione congiunta di più misure, non essendo previsto un divieto generale di cumulo; il divieto riferito al cumulo opera nella diversa fase della sostituzione disciplinata dall’art. 299 c.p.p.
  • La censura di violazione del principio di proporzionalità è generica quando non si confronta criticamente con la motivazione del giudice, che abbia valutato la personalità dell’indagato, i precedenti e le concrete modalità del fatto.
  • La proporzionalità delle misure cautelari va valutata considerando gli elementi individuali dell’indagato e le circostanze concrete del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.