Cassazione Penale, Ordinanza n. 04739/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. La doglianza, per come riportata nell'ordinanza, si limitava a contestare in modo apodittico la valutazione di responsabilità compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi con specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece fondata su prove acquisite e valutate con argomentazioni complete e logiche, anche con riguardo al profilo della presenza di più persone.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, poiché il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure apodittiche e generiche sulla responsabilità, senza indicare specifici passaggi della motivazione di merito che si intendono contestare.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una motivazione completa e logica, una mera critica assertiva della valutazione di colpevolezza non è idonea a introdurre un effettivo sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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