Cassazione Penale, Sentenza n. 13688/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Gip di Tivoli che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata sussistenza dei presupposti della custodia cautelare e lamenta disparità di trattamento rispetto ai coindagati, per i quali erano stati disposti gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'indagato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ai sensi della normativa vigente (art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103). Per l'illegittimità del soggetto che ha proposto l'impugnazione, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità senza esaminare il merito delle doglianze (quindi non ha verificato le censure sull'art. 274 c.p.p. né la presunta disparità di trattamento). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00; è stato dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; indicata quale norma del reato per cui è stata adottata la misura cautelare (contestazione sostanziale), senza che la Corte di cassazione abbia esaminato le specifiche censure di merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro per censurare la legittimità della custodia cautelare (verifica dei presupposti della misura), ma non esaminata dalla Corte per intervenuta inammissibilità dell'impugnazione personale.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'impugnazione in Cassazione tramite difensore abilitato; la formulazione vigente (decorrenza 3/8/2017) esclude il ricorso personale dell'imputato e costituisce causa di inammissibilità quando il ricorso è proposto da soggetto non legittimato.
legge 23/06/2017 n.103, art. 1, comma 63
"introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017"
Ha modificato la disciplina dell'accesso alla Corte di cassazione stabilendo che l'impugnazione in Cassazione non può essere proposta personalmente dall'imputato, introducendo il divieto fatto valere nel caso concreto.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato "senza formalità", procedura applicata nel caso per non entrare nel merito.
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n.186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata per spiegare il principio secondo cui, se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione può essere temperata; nel caso di specie la Corte ha ritenuto però che non vi fossero elementi per ritenere l'assenza di colpa, per cui è stata comunque applicata la sanzione pecuniaria.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale organizzativa richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione proposto personalmente dall'imputato è in linea di principio inammissibile: l'impugnazione deve essere proposta da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
- Se il motivo di ricorso non è proposto da un soggetto legittimato, la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito; quindi eventuali censure sostanziali (es. illegittimità della custodia cautelare o disparità di trattamento) non saranno valutate.
- L'inammissibilità formale può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte può comunque tener conto della presenza o assenza di "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità, ma tale valutazione richiede elementi specifici.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare o una disparità di trattamento rispetto a coindagati è necessario curare le forme processuali e rivolgersi a un difensore abilitato; in mancanza la difesa rischia di perdere la possibilità di ottenere un esame di merito.
- Verificare sempre termini e requisiti formali (rappresentanza tecnica, competenze del difensore, termini di impugnazione) prima di proporre ricorso in Cassazione: l'inadempimento di questi requisiti pregiudica l'esame sostanziale del caso.
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