Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cunsolo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/04/2023 che aveva dichiarato il non doversi procedere per i reati di lesioni e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commessi l'11/06/2012, per intervenuta prescrizione, confermando però la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. In appello erano state sollevate, tra l'altro: (1) la mancata valutazione da parte della Corte territoriale delle censure svolte in appello riguardo all'utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali di Francesca Lombardo (ritenute in primo grado inutilizzabili per mancato avviso della facoltà di astenersi dal deporre), ritenute rilevanti per la ricostruzione dei fatti; (2) la mancata valutazione della prospettata causa di giustificazione della legittima difesa, alla luce delle dichiarazioni del teste Di Stefano, di Lombardo e delle dichiarazioni dell'imputato; (3) l'omesso esame della mancanza della condizione di procedibilità relativa al delitto di cui all'art. 393 c.p. (querela).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata sia sostanzialmente elusiva rispetto alle criticità sollevate in appello. In particolare la Cassazione ha censurato l'uso di un criterio di giudizio errato (ossia l'assenza di prova evidente dell'innocenza) e ha rilevato l'omissione dell'esame argomentato delle doglianze relative alla valutazione delle prove, alla possibile legittima difesa e alla condizione di procedibilità (querela), questioni che possono avere rilievo anche rispetto alla prescrizione; per tali ragioni ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione; il ricorso del Cunsolo è stato proposto nei limiti previsti da tale norma.
art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'impugnazione poteri decisori e impone l'obbligo di affrontare nella motivazione le critiche svolte dalla parte, con un grado di analiticità correlato alla specificità dei motivi d'appello; la Corte territoriale non ha adempiuto a tale obbligo.
Riguarda una condizione di procedibilità (legata alla querela). La Corte ha rilevato che la questione dell'esistenza/efficacia della querela è rilevante e può prevalere sulla causa di estinzione per prescrizione, pertanto va valutata nel merito.
Ricordato tramite giurisprudenza per distinguere la pronuncia di proscioglimento nel merito dall'esistenza di una causa di non punibilità; la Corte richiama che, anche se sopravviene la prescrizione, il giudice deve valutare le implicazioni per le statuizioni civili.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
"All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen."
La giurisprudenza richiamata chiarisce il rapporto tra assoluzione nel merito, cause di non punibilità e valutazione delle prove ai fini delle statuizioni civili quando sopravviene una causa estintiva; la Corte si è attenuta a questo principio nel ritenere rilevanti le questioni da riesaminare.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata a supporto del principio della specificità dei motivi di appello e dell'obbligo del giudice dell'impugnazione di esaminare i motivi specifici.
Sez. U, n. 40150 del 21/05/2018 (Salatino)
Richiama l'importanza della specificità dei motivi d'appello quando il giudice d'appello è chiamato a riesaminare fatti e prove; il criterio è applicato per valutare l'obbligo motivazionale della Corte territoriale.
Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015 (Imbimbo)
Affermata la possibilità che la mancanza di querela prevalga sulla prescrizione; la Corte ha richiamato questo orientamento per giustificare il rinvio.
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di affrontare e motivare puntualmente le critiche specifiche contenute nell'atto di appello; un'omissione motivazionale rilevante può determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione e il rinvio.
- La sopravvenuta prescrizione non esime il giudice dall'esaminare profili che possono incidere sulla responsabilità civile o che costituiscono condizioni di procedibilità (es. querela); tali questioni vanno comunque valutate perché possono prevalere sulla prescrizione.
- Le censure relative all'utilizzabilità di prove testimoniali (es. esclusione per mancato avviso sulla facoltà di astenersi) devono essere esaminate in sede di appello quando sono state specificamente sollevate, perché l'ammissione o l'esclusione di quelle prove può alterare la ricostruzione dei fatti e le statuizioni civili.
- La prospettata sussistenza della legittima difesa va valutata anche se, per taluni reati, sopravviene la prescrizione; la sua analisi è rilevante sia per l'aspetto penale sia per l'eventuale impatto sulle pretese risarcitorie.
- Se la motivazione della sentenza impugnata risulta elusiva o utilizza criteri di giudizio erronei, la Corte di Cassazione annulla con rinvio, disponendo che altra sezione del giudice di merito riesamini le questioni non adeguatamente valutate.
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