Cassazione Civile, Ordinanza n. 17720/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'ispettorato territoriale del lavoro aveva irrogato contributi e sanzioni per complessivi euro 33.027,80, ritenendo che presso una società cooperativa operassero lavoratori subordinati e non meri soci lavoratori. La cooperativa e il suo legale rappresentante avevano impugnato il provvedimento sostenendo che il verbale di accertamento aveva erroneamente qualificato come subordinato un rapporto che, invece, sarebbe stato sociale e coerente con la struttura mutualistica della cooperativa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2511 e seguenti c.c., degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione all'atto costitutivo e allo statuto, nonché dell'art. 2094 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse ignorato i principi consolidati secondo cui il socio non sarebbe titolare di un distinto rapporto di lavoro se si limita a svolgere la prestazione secondo le prescrizioni del contratto sociale; secondo i ricorrenti, inoltre, il giudice di merito avrebbe valorizzato solo indici della subordinazione senza considerare che le attività erano funzionali allo scopo sociale e che tutti i soci erano iscritti all'albo artigiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i criteri di qualificazione del rapporto del socio lavoratore, dando prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione. In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che il compenso era determinato su base oraria, che era imposto l'obbligo di consegna del rapporto orario con indicazione del cantiere e delle mansioni, e che emergevano anche controlli, dotazioni di sicurezza, visite mediche e sanzioni, elementi ritenuti sintomatici del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La Corte ha anche dichiarato inammissibile la parte di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a rimettere in discussione l'accertamento di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati per la disciplina delle società cooperative e per la qualificazione del rapporto del socio lavoratore, che va valutata in concreto alla luce della struttura mutualistica ma senza attribuire rilievo decisivo al solo dato formale.
Richiamati per l'interpretazione dell'atto costitutivo e delle norme statutarie della cooperativa, ma la Corte ribadisce che il nomen iuris e le clausole organizzative non sono di per sé dirimenti rispetto alle modalità concrete del rapporto.
Richiamato quale norma di riferimento per la nozione di subordinazione; la Corte conferma che la subordinazione si desume soprattutto dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa non è decisivo il nomen iuris o la sola previsione statutaria: occorre guardare alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Anche quando la prestazione è resa in attività coerenti con lo scopo sociale, ciò non esclude di per sé la subordinazione se emergono in concreto compenso orario, controllo dell'attività, ordini sulle mansioni e assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari.
- Quando la prestazione è elementare o ripetitiva, indici sussidiari come modalità di pagamento, orario, organizzazione minima e assunzione del rischio possono assumere rilievo, ma solo in valutazione complessiva e non isolata.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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