Cassazione Penale, Ordinanza n. 22135/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto personalmente dalla parte interessata, in violazione delle regole sulla rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza con cui è stata respinta l'opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza. Il ricorso per cassazione è stato però sottoscritto e proposto personalmente dall'interessato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva quindi un vizio originario dell'impugnazione, perché per questo tipo di ricorso era necessaria la sottoscrizione tecnica del difensore cassazionista. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito contro il decreto di espulsione o contro l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione non può essere validamente proposta personalmente dall'interessato quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore munito del necessario requisito professionale per il giudizio di legittimità.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In presenza del vizio rilevato, il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano, senza ulteriore trattazione.
legge n. 103 del 2017
La modifica legislativa richiamata dalla Corte ha introdotto/rafforzato le regole sulla necessaria assistenza tecnica nel ricorso per cassazione e sulla declaratoria de plano di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve rispettare rigorosamente il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale del ricorso determina l'inammissibilità.
- La mancanza della necessaria rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione integra un vizio processuale immediatamente rilevabile, che consente la declaratoria de plano di inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione/sottoscrizione tecnica, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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