Cassazione Penale, Ordinanza n. 15340/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato già confermata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto difetto di motivazione e travisamento della prova, sostenendo l'incertezza sul contenuto della cassetta oggetto del furto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, rispondendo anche alla contestazione relativa all'incertezza sul contenuto della cassetta, contenuto indicato dal parroco sia pure con la precisazione di una possibile oscillazione.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
non pertinente; non citato nel testo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza reale sviluppo critico, le stesse doglianze già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure precedenti integra un motivo solo apparente.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione di merito abbia dato risposta adeguata alle censure proposte, anche rispetto a possibili margini di oscillazione del dato probatorio, purché il ragionamento decisorio resti coerente e non manifestamente illogico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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