Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18875/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze irrevocabili: una sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a reati in materia di stupefacenti commessi a Milano nel marzo 2017, e una successiva sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano per reati di stupefacenti commessi nel maggio-giugno 2020 in Italia e Spagna. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ritenendo insussistente il vincolo della continuazione, valorizzando la diversa genesi dei fatti, le modalità esecutive e il loro sviluppo in un arco temporale ampio e non collegabile. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p., 125 e 671 c.p.p., sostenendo che la motivazione fosse generica e che il giudice avesse trascurato la documentazione difensiva. In memoria sono stati inoltre denunciati asseriti travisamenti di sentenze e atti processuali: la posizione dei correi, il tipo di stupefacente trattato e il ruolo di un soggetto indicato come Castriotta Francesco. La difesa ha sostenuto che tali errori fossero percettivi e non valutativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse fondata su un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi, delle modalità esecutive e della distanza temporale tra le condotte, con argomentazione logica insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che i dedotti travisamenti, anche ove esistenti, non avrebbero comunque inciso in modo decisivo sulla base logico-giuridica dell'ordinanza, poiché la doglianza non aveva superato la c.d. prova di resistenza e si era risolta in una critica autoreferenziale e non decisiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della prima sentenza di patteggiamento passata in giudicato, utilizzata come uno dei titoli da unificare sotto il vincolo della continuazione

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello che ha definito la seconda sentenza

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione e per la dedotta illogicità della decisione

  • art. 81 c.p.

    richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato come norma sulla richiesta di applicazione della continuazione in executivis

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo per il riconoscimento della continuazione, il giudice può negare il vincolo quando accerti, con motivazione logica e articolata, che i fatti sono autonomi per genesi, modalità esecutive e collocazione temporale, senza che la Cassazione possa sostituire una diversa valutazione di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio fattuale posto a base della decisione del giudice dell'esecuzione; il ricorrente deve indicare specificamente un vero vizio di legittimità o un travisamento decisivo.
  • La deduzione di un travisamento della prova non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato: occorre dimostrare, mediante una prova di resistenza, che l'errore abbia inciso in modo determinante sull'impianto giustificativo della decisione.
  • Se le residue argomentazioni della decisione sono autonomamente idonee a sorreggerne il dispositivo, l'eventuale errore percettivo su singoli elementi non determina l'invalidità dell'ordinanza.
  • Una censura che si limiti a contestare genericamente la motivazione, senza confrontarsi con la struttura logica del provvedimento e senza dimostrare la decisività dell'asserito errore, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.