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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01841/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la sanzione pecuniaria. Il provvedimento non riforma il merito della decisione impugnata, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28 febbraio 2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava, da un lato, la dedotta parziale destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente e, dall'altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione qualifica tali censure come mere doglianze: in parte versate in fatto e in parte generiche, rilevando che la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio era adeguata e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 13 D.P.R. 309/1990

    La sentenza non indica espressamente la norma incriminatrice, ma il riferimento alla sostanza stupefacente e all'uso personale consente di ricondurre il fatto a materia stupefacenti; tuttavia dal solo testo non è determinabile con certezza l'articolo contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure meramente assertive, generiche o che sollecitano una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
  • Non è scrutinabile in cassazione la doglianza che contesti apoditticamente la ricostruzione fattuale, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili quando non confrontano specificamente la motivazione del giudice di merito e si limitano a contestazioni generiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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