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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21848/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva accolto solo parzialmente l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra più sentenze: il beneficio era stato riconosciuto per le sentenze indicate come sub 1 e sub 3, mentre era stato negato per un residuo gruppo di condanne relative a reati contro il patrimonio commessi nel 2012. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo in sostanza che il diniego fosse illegittimo e che il giudice avesse erroneamente escluso la continuazione. Dalla motivazione richiamata emerge che il giudice dell'esecuzione aveva fondato il rigetto sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione in modo specifico, sulla pluralità dei reati, sull'ampio arco temporale dei fatti (dal 2008 al 2012) e sull'eterogeneità dei contesti spaziali, ritenendo non ammissibile anche la richiesta di scissione dell'istanza in gruppi di reato per aggirare i presupposti dell'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una diversa lettura delle risultanze fattuali, operazione preclusa in sede di legittimità, e che il provvedimento impugnato fosse motivato in modo puntuale, logico e immune da vizi. Ha inoltre ribadito che il medesimo disegno criminoso richiede una programmazione previa e specifica dei reati successivi, non desumibile dalla sola analogia dei fatti, dal contesto o da una generica spinta a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    La continuazione richiede che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato; non basta una generica propensione a delinquere o il mero fine di reperire denaro illecitamente.

  • art. 671 c.p.p.

    riconoscimento della continuazione

    In sede esecutiva l'istanza di continuazione deve essere sorretta da allegazioni specifiche e concrete; il giudice può negarla quando manchino indici sintomatici della previa ideazione unitaria dei reati.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale o una diversa ricostruzione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, presuppone la prova di un programma criminoso unitario previamente ideato e non può essere fondato sulla sola ripetizione di reati omogenei o su una generica inclinazione a delinquere.
  • L'analogia tra i reati, il comune movente economico o il fatto che le condotte si inseriscano in un medesimo contesto non bastano, da soli, a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere supportata da elementi specifici e concreti relativi alla programmazione originaria dei fatti successivi; in difetto, il giudice può legittimamente rigettarla.
  • Una domanda di applicazione della continuazione per gruppi di reato, se proposta per aggirare i presupposti sostanziali dell'istituto, non è idonea a superare il difetto di allegazione richiesto dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, quando emerga colpa del ricorrente nella proposizione del gravame, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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