Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9868/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 04/08/2023 che ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione su buoni fruttiferi cointestati su conto postale. La ricorrente sosteneva che i buoni fossero stati acquistati con il suo TFR e che la relativa documentazione costituisse "prova nuova" ai sensi delle Sezioni Unite (sent. Lo Duca n. 43668/2022), non valutata nei precedenti giudizi. Denunciava violazione degli artt. 28 d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen., oltre vizio di motivazione della Corte territoriale per aver recepito senza autonoma valutazione le determinazioni della Corte di Palermo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse partecipato al giudizio di prevenzione né dedotto tempestivamente le proprie ragioni (l'impugnazione precedente era inammissibile perché proposta senza difensore e tardiva). La documentazione invocata non è stata considerata "prova nuova": il Tribunale l'aveva già valutata e ritenuta inconferente, e comunque la prova era deducibile prima e la mancata deduzione è ascrivibile a negligenza della ricorrente. Perciò non sussisteva il requisito dell'impossibilità non imputabile per la deduzione tempestiva. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte interpreta la norma nel senso che la "prova nuova" ai fini della revocazione è solo quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività del provvedimento; le prove deducibili ma non dedotte nel procedimento di merito non sono rilevanti salvo dimostrare l'impossibilità non imputabile di dedurle tempestivamente.

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiama il diritto dei terzi proprietari o comproprietari a intervenire nel procedimento di prevenzione e a difendere la propria titolarità con l'assistenza di un difensore all'udienza fissata.

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    Combinato con l'art. 110 c.p.p., è utilizzato per richiamare l'obbligo di assistenza difensiva nelle impugnazioni, la cui omissione rende inammissibile il gravame proposto personalmente.

  • art. 110 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto per l'obbligo del patrocinio tecnico nelle impugnazioni e per la regolarità della partecipazione al processo, la cui inosservanza determina inammissibilità.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato nella censura della ricorrente (contestazione procedurale), sebbene la decisione si concentri sui requisiti di ammissibilità e sulla nozione di prova nuova secondo art. 28 d.lgs. 159/2011.

  • Sez. Unite, sent. n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    La Corte applica il principio affermato dalle Sezioni Unite: la 'prova nuova' rilevante per la revocazione è quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta; le prove acquisite ma non valutate non sono considerate nuove; le prove deducibili ma non dedotte possono essere rilevanti solo se sussiste una causa non imputabile che ha impedito la deduzione tempestiva.

  • Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022 (Celentano)

    Ribadito il principio secondo cui il terzo che reclama la proprietà non è gravato da onere di prova pieno, ma ha un onere di allegazione: deve confutare la tesi accusatoria e indicare elementi fattuali che dimostrino l'esclusiva titolarità e disponibilità del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per statuire che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo diversa colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il terzo che intende difendere la proprietà di beni sottoposti a misura di prevenzione deve intervenire nel procedimento con l'assistenza di un difensore e dedurre tempestivamente le proprie argomentazioni: omissioni procedurali fanno perdere tutele successive.
  • La nozione di "prova nuova" per la revocazione è restrittiva: rilevano solo le prove sopravvenute o incolpevolmente scoperte; le prove deducibili ma non dedotte non costituiscono di per sé motivo di revocazione, salvo dimostrare un impedimento non imputabile.
  • La mancata assistenza tecnica (difensore) o il tardivo esercizio dei rimedi di impugnazione comportano l'inammissibilità delle doglianze successive e pregiudicano la possibilità di ottenere la revoca della confisca.
  • Il terzo non è esonerato dall'onere di allegazione: pur non dovendo provare pienamente la proprietà, deve fornire elementi fattuali idonei a confutare la qualificazione del bene come bene a rischio o provento illecito.
  • La valutazione di congruità della documentazione economica (movimenti di conto, entrate/uscite significative) può legittimamente indurre il giudice a sospettare utilizzi illeciti del conto, soprattutto se non è possibile dimostrare l'effettivo riversamento di fondi dichiarati nell'estratto conto sottoposto a vincolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.