Cassazione Civile, Ordinanza n. 20723/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto della revoca integrale in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato. Ritenuta cessata la materia del contendere, ha dichiarato l’estinzione del processo e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, notificato alla società contribuente e fondato su un PVC che contestava, in unico rilievo, la deduzione di accantonamenti per Trattamento di Fine Mandato (TFM) dei componenti degli organi sociali. Secondo l’Amministrazione, la società avrebbe indebitamente dedotto tali accantonamenti senza applicare le limitazioni previste per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), invocando la violazione dell’art. 105, commi 1 e 4, TUIR. La CTR Lombardia aveva però accolto l’appello della società, ritenendo spettante la deduzione degli accantonamenti TFM senza uno specifico limite quantitativo. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 TUIR, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina del TFR al TFM. La società ha resistito con controricorso e, con memoria, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, producendo il provvedimento di revoca integrale in autotutela dell’avviso di accertamento, emesso dall’Amministrazione a seguito di precedente ordinanza della Corte su questione identica ma relativa a diversa annualità.
Norme richiamate
È la norma oggetto della censura dell’Amministrazione finanziaria, richiamata per sostenere che il regime di deducibilità degli accantonamenti per TFM non sarebbe autonomo rispetto a quello del TFR e che il giudice di merito avrebbe errato nell’escluderne l’applicazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È la norma richiamata per il deposito della memoria da parte della controricorrente in prossimità dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, l’atto impositivo impugnato viene integralmente revocato in autotutela dall’Amministrazione, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere impedisce l’esame del motivo di ricorso nel merito, anche quando il ricorso denunci violazione di legge sulla disciplina sostanziale dell’accertamento.
- In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
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