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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40032/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e lamentando l'omessa riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata: la motivazione di merito aveva già spiegato adeguatamente che l'imputato era consapevole della falsità delle banconote, anche in ragione del fatto che recavano lo stesso numero di serie, indice della medesima provenienza, e che erano state consegnate insieme a banconote autentiche per rendere più difficile accertarne la falsità.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Integra il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; la Corte ne ribadisce la configurabilità quando sia provata la consapevolezza della falsità delle banconote utilizzate.

  • art. 457 c.p.

    La diversa fattispecie richiede che la moneta falsa sia stata ricevuta in buona fede; nel caso concreto la riqualificazione è stata esclusa perché l'imputato conosceva la falsità delle banconote.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di spendita o introduzione nello Stato di monete falsificate, l'elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza della falsità delle banconote utilizzate; la prova può desumersi da dati oggettivi del fatto, come caratteristiche seriali identiche e modalità di impiego idonee a mascherare la falsità.
  • La richiesta di riqualificazione nella fattispecie di spendita di monete false ricevute in buona fede non può essere accolta quando la motivazione di merito accerti in modo logico e coerente la conoscenza della falsità da parte dell'agente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella prospettazione di letture ermeneutiche incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, senza evidenziare reali vizi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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