Cassazione Penale, Sentenza n. 25611/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per corruzione (art. 319 c.p.) ritenendo, tra undici motivi, che le somme ricevute (dalla Pinza Spa, da Cogefin s.r.l., da Sviluppo Malpensa s.r.l. e tramite Proget s.r.l.) fossero remunerazioni per prestazioni professionali lecite e non utilità illecite; che la Corte d'appello aveva illegittimamente ritenuto opponibile alla ricorrente il giudicato formatosi nei confronti dei concorrenti (i fratelli Rivolta), impedendo una autonoma valutazione delle prove; contestava altresì la qualificazione giuridica delle condotte (proponendo in subordine art. 346-bis o art. 318 o l'abrogato art. 323 c.p.), la partecipazione concorsuale, la mancata applicazione di attenuanti e di diminuenti (art. 323-bis comma 2 c.p.), la misura della confisca per equivalente (Euro 15.120,55) e sollevava profili di incidenza normativa (modifica normativa ex legge 105/2024 sul requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001) e di illegittimità costituzionale dell'art. 317-bis co.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte d'appello ha errato nel considerare vincolante, per la posizione della Liccati, il giudicato formatosi nei confronti dei concorrenti Rivolta. La Cassazione ha affermato che la sentenza irrevocabile nei confronti di un concorrente non può automaticamente vincolare il giudice del procedimento ancora aperto, potendosi utilizzare soltanto secondo i limiti previsti dagli artt. 187 e 192 c.p.p. e dall'art. 238-bis c.p.p. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; per effetto di ciò non è stata esaminata la restante parte dei motivi. Non vi è stata definitiva pronuncia sulle altre questioni sostanziali (qualificazione del reato, attenuanti, confisca, questioni costituzionali).
Norme richiamate
Norma contestata come base della fattispecie di corruzione propria; la decisione impugnata applicava tale disposizione alla ricorrente per i pagamenti ritenuti utilità illecite
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione delle condotte (ipotesi alternativa alla corruzione)
Indicata dalla difesa come possibile diversa ricostruzione (abuso d'ufficio a titolo di reato concorrente)
Abrogato ma richiamato come paragone storico per la qualificazione delle condotte (abuso d'ufficio nella precedente formulazione)
art. 323-bis comma 2 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla possibile applicazione di una diminuzione di pena per talune circostanze
art. 317-bis comma 1 cod. pen.
Contestato nella eccezione di incostituzionalità perché imponeva, secondo la difesa, l'interdizione perpetua obbligatoria a determinate condanne; la questione non è stata decisa nel dispositivo
Richiamato dalla difesa in relazione alla modificazione normativa che potrebbe incidere sull'inquadramento della condotta alla luce della novella che ha inciso su requisiti amministrativi
art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (requisito della doppia conformità)
Richiamato in relazione alla legittimità del permesso in sanatoria; la difesa sosteneva che la novella (legge 105/2024) avesse inciso sulla illegittimità del titolo
legge 105/2024 (di conversione del d.l. n. 69/2024)
Richiamata per sostenere che la modifica normativa avrebbe eliminato la base integratrice del precetto penale circa l'illegittimità del titolo in sanatoria
Norma citata dalla Cassazione per chiarire il regime di utilizzabilità delle sentenze irrevocabili rese nei confronti di concorrenti in procedimenti separati: la sentenza irrevocabile è acquisibile ma non vincola automaticamente il giudice del procedimento ancora aperto
Richiamato come limite all'utilizzabilità della sentenza irrevocabile nel processo verso altro concorrente
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Indicato come norma che regola la prova dei fatti accertati in altra sentenza irrevocabile e ne limita l'efficacia vincolante
art. 3 Cost.
Citato nella questione di costituzionalità dell'art. 317-bis per presunta violazione del principio di uguaglianza (non deciso dalla Cassazione nel dispositivo)
art. 27 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità insieme all'art. 3 Cost.; la decisione non si è pronunciata sulla questione
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un procedimento nei confronti di un concorrente non vincola automaticamente il giudice avente cognizione di altra posizione processuale ancora aperta: può essere acquisito come prova secondo gli artt. 187, 192 co.3 e 238-bis c.p.p., ma il giudice mantiene l'autonomia valutativa e deve motivare il diverso apprezzamento.
- La presenza di fatture e di prestazioni formali non esclude di per sé la valutazione dell'esistenza di un corrispettivo illecito: occorre una valutazione complessiva del contesto probatorio per stabilire se le somme costituiscano remunerazione lecita o prezzo della corruzione.
- La separazione dei riti o delle posizioni dei concorrenti impone al giudice di non trasferire automaticamente valutazioni altrui; l'utilizzo di una sentenza irrevocabile altrui è soggetto a limiti e a specifica utilizzabilità probatoria.
- Questioni di qualificazione giuridica (es. corruzione vs. altre fattispecie come art. 346-bis) richiedono valutazione fattuale e giuridica autonoma: la mera esistenza di una sentenza per altri concorrenti non impedisce la riqualificazione in capo al singolo imputato.
- Quando è invocata una modifica normativa successiva ai fatti rilevanti (es. modifiche riferite alla legittimità di titoli amministrativi), il giudice deve esaminare se e come la novella incida sulla configurazione del fatto e sugli elementi del reato, ma tale esame richiede motivazione specifica.
- Le censure relative a confisca, attenuanti e misura della pena devono essere valutate con motivazione puntuale: l'annullamento per errori procedurali o di diritto che incidono sul contraddittorio comporta il rinvio per completo riesame di tali aspetti.
- Le eccezioni di incostituzionalità di norme penali devono essere tempestivamente valutate, ma se la Corte annulla per motivi procedurali tali questioni possono restare senza esame sostanziale e dovranno essere riproposte nel nuovo giudizio.
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