Cassazione Penale, Sentenza n. 34418/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Riesame (23/05/2023) che aveva confermato il rigetto della revoca degli arresti domiciliari rispetto al reato indicato nel capo b) (art. 497-bis c.p., aggravato ex artt. 61 n.2 e 99 c.p.). Due motivi: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni del teste bancario Sinisi (sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero state indotte dal timore di conseguenze disciplinari e che le immagini di videosorveglianza non comprovano la presentazione del documento falso); 2) violazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. (assenza del pericolo di recidiva o di commissione di reati della stessa indole), in quanto la ricorrente non avrebbe precedenti significativi in materia di falso e sarebbe affetta da disturbo antisociale di personalità che spiegherebbe la sua tendenza a mentire e truffare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e plausibile l'argomentazione del Tribunale del Riesame circa l'attendibilità delle dichiarazioni del teste Sinisi, rese in due occasioni, osservando che il timore di conseguenze disciplinari non è sufficiente a squalificarne la testimonianza e che altri impiegati bancari avevano dato dichiarazioni analoghe. Sul secondo motivo ha confermato che il pericolo di commissione di reati della stessa specie sussiste: la ricorrente da tempo poneva in essere condotte delittuose con analoghe modalità (prelievi indebiti su conti di terzi, prevalentemente mediante sostituzione di persona), per cui la possibilità di reiterazione non è esclusa, anche se spesso non siano stati usati documenti falsi. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto contestato nella rubrica del capo b); indicazione del reato oggetto dell'accusa.
Circostanza aggravante richiamata in combinazione con il reato contestato.
Riferimento normativo relativo al calcolo della pena o aggravamento, richiamato nella contestazione.
art. 173 disp. att. coi proc. pen.
Limiti procedurali entro i quali il ricorso può essere proposto; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento per l'applicazione di misure cautelari in presenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie; la Corte interpreta il concetto in senso ampio, includendo fattispecie diverse ma di 'uguaglianza di natura' rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive.
Prevede la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016)
Giurisprudenza richiamata per sostenere l'interpretazione estensiva del concetto di 'reati della stessa specie' ai fini dell'art. 274 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata quale principio per giustificare l'applicazione delle sanzioni e delle spese in presenza di impugnazioni manifestamente inammissibili.
Massime di principio
- La testimonianza di un dipendente bancario resa in più occasioni può costituire elemento sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, anche se le immagini di videosorveglianza non sono esplicite.
- Il timore di conseguenze disciplinari del teste non annulla di per sé l'attendibilità della sua dichiarazione; il giudice valuta la congruenza, la ripetizione e il contesto delle dichiarazioni.
- Ai fini del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) non è necessario che le pregresse condotte siano identiche in ogni dettaglio: rileva l'analogia di natura in relazione al bene giuridico tutelato e alle modalità esecutive.
- Disturbi della personalità o l'assenza di precedenti specifici per falso non escludono automaticamente il pericolo di commissione di reati della stessa specie; il giudice deve valutare il quadro complessivo e la continuità di condotte analoghe.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda (es. art. 616 c.p.p.); ciò mira a disciplinare l'abuso di impugnazioni.
- La semplice incertezza probatoria rappresentata da un elemento (es. immagini non chiare) non invalida necessariamente la valutazione complessiva dei gravi indizi quando sussistano altri elementi coerenti e ripetuti.
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