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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34418/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Riesame (23/05/2023) che aveva confermato il rigetto della revoca degli arresti domiciliari rispetto al reato indicato nel capo b) (art. 497-bis c.p., aggravato ex artt. 61 n.2 e 99 c.p.). Due motivi: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni del teste bancario Sinisi (sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero state indotte dal timore di conseguenze disciplinari e che le immagini di videosorveglianza non comprovano la presentazione del documento falso); 2) violazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. (assenza del pericolo di recidiva o di commissione di reati della stessa indole), in quanto la ricorrente non avrebbe precedenti significativi in materia di falso e sarebbe affetta da disturbo antisociale di personalità che spiegherebbe la sua tendenza a mentire e truffare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e plausibile l'argomentazione del Tribunale del Riesame circa l'attendibilità delle dichiarazioni del teste Sinisi, rese in due occasioni, osservando che il timore di conseguenze disciplinari non è sufficiente a squalificarne la testimonianza e che altri impiegati bancari avevano dato dichiarazioni analoghe. Sul secondo motivo ha confermato che il pericolo di commissione di reati della stessa specie sussiste: la ricorrente da tempo poneva in essere condotte delittuose con analoghe modalità (prelievi indebiti su conti di terzi, prevalentemente mediante sostituzione di persona), per cui la possibilità di reiterazione non è esclusa, anche se spesso non siano stati usati documenti falsi. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod.pen.

    Norma che disciplina il delitto contestato nella rubrica del capo b); indicazione del reato oggetto dell'accusa.

  • art. 61 n. 2 cod.pen.

    Circostanza aggravante richiamata in combinazione con il reato contestato.

  • art. 99 cod.pen.

    Riferimento normativo relativo al calcolo della pena o aggravamento, richiamato nella contestazione.

  • art. 173 disp. att. coi proc. pen.

    Limiti procedurali entro i quali il ricorso può essere proposto; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento per l'applicazione di misure cautelari in presenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie; la Corte interpreta il concetto in senso ampio, includendo fattispecie diverse ma di 'uguaglianza di natura' rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016)

    Giurisprudenza richiamata per sostenere l'interpretazione estensiva del concetto di 'reati della stessa specie' ai fini dell'art. 274 c.p.p.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata quale principio per giustificare l'applicazione delle sanzioni e delle spese in presenza di impugnazioni manifestamente inammissibili.

Massime di principio

  • La testimonianza di un dipendente bancario resa in più occasioni può costituire elemento sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, anche se le immagini di videosorveglianza non sono esplicite.
  • Il timore di conseguenze disciplinari del teste non annulla di per sé l'attendibilità della sua dichiarazione; il giudice valuta la congruenza, la ripetizione e il contesto delle dichiarazioni.
  • Ai fini del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) non è necessario che le pregresse condotte siano identiche in ogni dettaglio: rileva l'analogia di natura in relazione al bene giuridico tutelato e alle modalità esecutive.
  • Disturbi della personalità o l'assenza di precedenti specifici per falso non escludono automaticamente il pericolo di commissione di reati della stessa specie; il giudice deve valutare il quadro complessivo e la continuità di condotte analoghe.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda (es. art. 616 c.p.p.); ciò mira a disciplinare l'abuso di impugnazioni.
  • La semplice incertezza probatoria rappresentata da un elemento (es. immagini non chiare) non invalida necessariamente la valutazione complessiva dei gravi indizi quando sussistano altri elementi coerenti e ripetuti.

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