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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20269/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (artt. 274, 275 e 292 c.p.p.) e mancata, contraddittoria motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, deducendo l'esistenza di elementi nuovi: tempo decorso dalla misura, buon comportamento processuale, disponibilità di un'abitazione presso una zia residente in altro comune e la possibilità di controllo con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo congruo e non illogico la persistenza del pericolo di recidiva, fondandosi su elementi concreti (precedenti condanne, ruolo di coordinamento nel traffico di stupefacenti, modalità professionali e uso di armi) e ritenendo prive di efficacia innovativa le circostanze dedotte dal ricorrente (tempo trascorso, disponibilità di alloggio in altro comune, braccialetto elettronico e comportamento processuale). La Corte ha altresì ribadito che il giudice del merito, se non riconosce come nuovi o decisivi gli elementi dedotti, deve solo darne conto e non rinnovare integralmente la motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello proposto al Tribunale del riesame; nella sentenza è richiamata per collocare il rimedio impugnatorio esercitato dal ricorrente

  • artt. 81, 110 cod. pen.; artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 1 lett. d), D.P.R. 309/1990

    Norme penali e disposizioni del DPR sulle sostanze stupefacenti che delineano il reato per cui l'indagato è accusato (concorso e disposizioni sul tipo e quantità della sostanza), usate per descrivere la gravità del fatto attinente alle esigenze cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e decisione del giudice sulle misure cautelari; la Corte osserva che il giudice del merito ha adeguatamente motivato il rigetto della sostituzione della misura

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla sostituzione o revoca delle misure cautelari; il ricorrente invocava violazione del comma 3 (motivazione specifica in caso di rigetto), mentre la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e abbia espresso le ragioni del mancato riconoscimento delle novità prospettate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla correttezza procedurale; la Corte ha escluso la mancanza o contraddittorietà della motivazione reclamata

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di carattere esecutivo collegata all'uso di strumenti di controllo elettronico o adempimenti relativi alla permanenza domiciliare; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo trascorso sotto misura cautelare ("tempo silente") non è di per sé elemento decisivo per la sostituzione della misura se non accompagnato da fatti nuovi rilevanti.
  • La disponibilità di un'abitazione in altro comune e l'offerta di controllo elettronico non sono automaticamente idonee a escludere il pericolo di reiterazione quando l'indagato può agevolmente mantenere contatti telefonici con sodali o clienti.
  • La gravità dell'imputazione, precedenti condanne e il ruolo organizzativo nell'attività illecita costituiscono elementi concreti che possono giustificare il mantenimento della misura cautelare più grave.
  • Se il giudice del merito non riconosce la novità o la decisività degli elementi prodotti per ottenere la sostituzione della misura, è sufficiente che dia conto delle ragioni del mancato riconoscimento; non è necessario rinnovare l'intera motivazione precedente.
  • La valutazione sull'adeguatezza delle misure alternative (arresti domiciliari e braccialetto elettronico) è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento, purché logico e motivato, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.

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