Cassazione Civile, Ordinanza n. 35404/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione di un compendio immobiliare comprensivo di un vecchio fabbricato già adibito a stalla, poi demolito o parzialmente inglobato in successive sistemazioni dei terreni. Una società ha convenuto l'altra chiedendo l'accertamento della propria proprietà esclusiva dell'area e del fabbricato sia a titolo derivativo, in base a un atto di acquisto del 1995, sia a titolo originario per usucapione, deducendo altresì di aver posseduto il bene anche per effetto dell'accessione del possesso dei danti causa ex art. 1146 c.c. La convenuta ha proposto appello sostenendo che l'attrice avesse acquistato solo una porzione del vecchio fabbricato e non l'intera estensione, valorizzando un tipo di frazionamento catastale (c.d. Petrosino) che mostrerebbe la linea di confine passante all'interno del manufatto. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità dell'atto di citazione e violazione del divieto di mutatio libelli, per asserita formulazione di domande incompatibili e per successivo mutamento della base difensiva dall'usucapione al titolo derivativo; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ammesso e valutato tardivamente il tipo di frazionamento Petrosino, ritenuto nuovo documento introdotto solo in appello; 3) violazione dell'art. 950 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere i giudici attribuito prevalenza al frazionamento e ai titoli negoziali nella determinazione dei confini; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere integralmente compensata per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, accogliendo invece il secondo. Ha affermato che, nelle azioni di rivendicazione e in genere nei diritti reali, il diritto è autodeterminato e la deduzione di diversi titoli di acquisto non integra mutatio libelli né rende nullo l'atto introduttivo, purché il petitum resti l'accertamento della proprietà e siano indicati i fatti costitutivi del diritto. Ha però riconosciuto fondata la censura sulla produzione in appello del tipo di frazionamento: il documento, pur non essendo automaticamente escluso dalla disciplina delle preclusioni per la sua natura tecnica o per il fatto che il diritto sia autodeterminato, poteva essere considerato indispensabile ai fini della decisione, poiché costituiva elemento testuale essenziale per l'identificazione del bene trasferito nei titoli delle parti. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità/irrilevanza della produzione documentale in appello. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 164, quarto comma, c.p.c.
La dedotta nullità della citazione per insufficiente esposizione dei fatti è stata esclusa, poiché l'atto conteneva l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e non vi era mutatio libelli per il solo mutamento o integrazione dei titoli di acquisto dedotti.
Nel regime applicabile ratione temporis, in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti salvo che siano indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile. Il frazionamento prodotto è stato ritenuto indispensabile e quindi ammissibile.
Richiamato come norma relativa al possesso ai fini dell'usucapione e dell'aggregazione del possesso dei danti causa.
art. 1146, secondo comma, c.c.
Richiamato per l'accessione del possesso tra danti causa e avente causa ai fini dell'usucapione.
Richiamato quale norma sull'usucapione ordinaria del bene immobile.
Richiamato quale ulteriore base normativa invocata per l'acquisto a titolo originario.
Richiamato nel motivo sul regolamento dei confini, ma la Corte ha considerato centrale la funzione del tipo di frazionamento come elemento di identificazione del bene trasferito.
Richiamato per la regolazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dalla parte resistente per la richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi dedotti con i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle azioni di rivendicazione e, più in generale, nei diritti reali autodeterminati, il diritto si identifica per il suo contenuto e non per il titolo dedotto: l'allegazione di un diverso titolo di acquisto non integra domanda nuova, ma mera diversa prospettazione difensiva o integrazione della prova.
- La mutatio libelli è configurabile solo quando la parte sostituisca alla pretesa originaria una domanda intrinsecamente diversa; non basta il passaggio da un titolo di acquisto a un altro, se il petitum resta l'accertamento della proprietà del medesimo bene.
- L'atto di citazione in rivendicazione non è nullo per il solo fatto che il titolo di acquisto sia dedotto in più forme o che l'attività istruttoria si concentri poi su uno soltanto di essi, purché siano chiaramente esposti i fatti costitutivi del diritto azionato.
- In appello il divieto di nuovi documenti opera anche nelle controversie sui diritti reali autodeterminati; tuttavia il documento già esistente può essere ammesso se il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.
- Il tipo di frazionamento può assumere valore decisivo nell'identificazione del bene trasferito e dei confini quando sia richiamato nei titoli di acquisto come elemento testuale di specificazione della volontà negoziale, prevalendo sulla rappresentazione catastale o su letture meno univoche dei confini.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e comporta la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure che dipendono logicamente dall'esito del motivo accolto, incluse quelle relative alle spese di lite.
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