Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo che, accogliendo l'appello del P.M., aveva ripristinato la misura della custodia in carcere nei confronti di Ferrigno, dopo che il GIP l'aveva sostituita con gli arresti domiciliari in ragione dello svolgimento delle elezioni. Il ricorrente deduceva errata applicazione delle norme e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto affidamento su elementi (la valutazione dei "nova" e la motivazione del riesame) non ancora noti o non adeguatamente esaminati, confondendo l'oggetto del giudizio di riesame (verifica del titolo genetico) con quello dell'appello contro la sostituzione della misura disposta dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la decisione del Tribunale viziata da "motivazione apparente": il Tribunale ha enunciato che i "nova" erano già stati esaminati nel provvedimento di riesame, ma tale affermazione non poteva essere fondata sul mero dispositivo del riesame né sulle allegazioni difensive, dato che la motivazione del riesame non era disponibile al momento della decisione. La Corte ha inoltre precisato che il reato di cui all'art.416-ter cod.pen. non comporta una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, ma solo relativa. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art.309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è collegato all'associazione mafiosa ma non determina una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere: la presunzione è relativa e richiede valutazione concreta delle esigenze cautelari.
art.275, comma 3 cod.proc.pen.
Richiamato nel contesto della disciplina sulle misure cautelari e interpretato in conformità alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che limita l'automatismo nell'assimilazione di reati al paradigma della partecipazione mafiosa.
Norma che disciplina la composizione del Tribunale in materia cautelare; richiamata per indicare la competenza del Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
Regola la procedura camerale e le competenze nel riesame; la sentenza rinvia al giudizio di nuovo esame ai sensi dell'art.309, comma 7 c.p.p.
Modifica la disciplina sulle misure cautelari (art.275 c.p.p.), e va interpretata alla luce della pronuncia di incostituzionalità che ha escluso l'automatica equiparazione tra concorso esterno e partecipazione all'associazione mafiosa.
Corte costituzionale, sent. n.48 del 2015
Pronuncia che ha inciso sull'interpretazione della disciplina processuale penale in materia di presunzioni relative all'assimilazione di reati al paradigma mafioso, richiedendo un'interpretazione restrittiva dell'equiparazione.
Cass. n.20297 del 2010
Principio richiamato a proposito dell'impedimento ad aprire nuovi procedimenti incidentali basati sui medesimi elementi; la Corte però osserva che tale principio non può giustificare l'appello del P.M. se il Tribunale non ha effettivamente esaminato la motivazione del provvedimento precedente.
Sez. I, n.10946 del 2021 (rv 280757)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la differenza tra concorso esterno e partecipazione all'associazione mafiosa ai fini delle misure cautelari, confermando la natura relativa della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie.
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati collegabili alla mafia (es. art.416-ter) è solo relativa: il giudice deve valutare concretamente esigenze cautelari e novità fattuali prima di disporre o ripristinare il carcere.
- Un giudice d'appello non può fondare la propria decisione sulla conoscenza della motivazione di un provvedimento precedente se tale motivazione non era disponibile al momento della decisione: occorre motivazione reale e verificabile.
- Il riesame e l'appello incidental hanno oggetti diversi (verifica del titolo genetico vs. valutazione della sostituzione della misura in presenza di nova): il loro contenuto non è automaticamente sovrapponibile, e il giudice deve esplicitare come ha considerato i diversi profili.
- Non è sufficiente richiamare il mero dispositivo di un provvedimento precedente o le allegazioni difensive per ritenere esaminati i "nova": servono accertamenti motivati sui fatti nuovi per giustificare un inasprimento cautelare.
- In presenza di elementi fattuali nuovi significativi (es. svolgimento di una competizione elettorale presunta 'inquinata'), il GIP può rivalutare l'adeguatezza della misura cautelare, ma il motivo della rivalutazione deve essere chiaramente esposto e documentato.
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