Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18473/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza di doppia conferma dell'assoluzione per il reato di illecita detenzione di 4,4 g di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), denunciando un vizio di motivazione per presunto travisamento della testimonianza dell'agente Morani: secondo il ricorrente la prova indicherebbe il concorso di entrambi gli imputati nello lanciare l'involucro, mentre i giudici di merito avrebbero valutato gli elementi non univoci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal Pubblico ministero avverso una "doppia conforme" di assoluzione sulla base di un motivo esclusivamente di vizio motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e)). Ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore 3.8.2017), nel caso di conferma in appello del proscioglimento il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che fissa la data di presentazione del ricorso come momento rilevante per l'applicabilità della norma (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018). Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'assoluzione confermata rimane definitiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    illecita detenzione di gr. 4,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina

    La norma incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti: qui è il fatto oggetto del procedimento, ma la valutazione probatoria che ha portato all'assoluzione rimane di merito.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    vizio motivazionale (travisamento della prova/della dichiarazione testimoniale)

    Indica il tipo di motivo di ricorso in cassazione relativo alla motivazione; tuttavia, quando l'assoluzione è stata confermata in appello, questo specifico motivo non è ammesso a proporre dal pubblico ministero secondo la disciplina vigente.

  • cod. proc. pen., art. 608, comma 1-bis

    nel caso di conferma in appello del proscioglimento pronunciato in primo grado, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1

    Limita i motivi di impugnazione disponibili al pubblico ministero nei casi di 'doppia conforme' assolutoria; determina l'inammissibilità dei ricorsi basati solo su vizio di motivazione (lett. e).

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 69

    introduzione della disciplina di cui all'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Ha modificato la disciplina delle impugnazioni del pubblico ministero nei casi di conferma dell'assoluzione in appello, entrando in vigore il 3.8.2017 e risultando applicabile al ricorso presentato il 13.1.2021.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132 - 01)

    va fatta riferimento alla data di presentazione del ricorso per l'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis

    Stabilisce il criterio temporale per valutare l'applicabilità della limitazione normativa: è la data di presentazione del ricorso che determina se la nuova norma è operativa.

  • cod. proc. pen., art. 546, comma 2

    attestazione che il Presidente è impossibilitato a sottoscrivere e sottoscrive la sentenza il solo Consigliere estensore quale componente più anziano del Collegio

    Norma procedurale sul procedimento di sottoscrizione della sentenza; qui è richiamata per motivi formali relativi alla sottoscrizione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di assoluzione è stata confermata in appello (cd. doppia conforme), il Pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi espressamente previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1; il vizio di motivazione (lett. e) è inammissibile.
  • Per valutare se la limitazione di cui all'art. 608, comma 1-bis si applica al ricorso, si prende a riferimento la data di presentazione del ricorso stesso.
  • Un ricorso basato esclusivamente sul diverso apprezzamento della prova dichiarativa non supera il filtro di ammissibilità quando manca il presupposto della natura del motivo consentito al PM nella doppia conforme.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione il PM deve verificare se il motivo rientra nelle categorie ammesse (es. violazione di norme sostanziali o processuali, incompetenza del giudice, nullità), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per ragioni formali.
  • La valutazione sull'affidabilità o sull'univocità delle prove è tipicamente rimessa ai giudici di merito; Cassazione non può sostituirsi a questa valutazione se il ricorso è inammissibile per motivi formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.