Cassazione Penale, Ordinanza n. 04783/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per i reati contestati. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione fosse illogica e omissiva quanto alla sussistenza dei reati di concorso nel riciclaggio e nella ricezione/introduzione di merce con segni mendaci, e chiedeva in sostanza una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che non è possibile per la Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né procedere a un controllo della tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni. Poiché la motivazione della decisione impugnata era stata ritenuta esente da vizi logici e sorretta da corretti argomenti giuridici, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del concorso di persone nei reati contestati.
Richiamato come una delle fattispecie oggetto della dichiarazione di responsabilità, senza specifiche questioni di diritto sostanziale affrontate nel merito.
Richiamato come ulteriore fattispecie contestata e ritenuta sussistente dai giudici di merito.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Utilizzata per ribadire il limite del sindacato di legittimità, che non consente né la rivalutazione del merito né il controllo della motivazione tramite raffronto con schemi argomentativi esterni.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito devolvere alla Corte di cassazione una mera richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere un raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi alternativi costruiti dalla parte: il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica interna della decisione, non la sostituzione di una diversa lettura delle prove.
- Quando la sentenza di merito espone in modo non manifestamente illogico le ragioni della responsabilità e applica correttamente le norme incriminatrici, il ricorso che miri soltanto a contestarne l'apprezzamento fattuale è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →