Sentenza del 02/09/2016 n. 4519 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento Irap − Raddoppio dei termini - Inapplicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto inapplicabile agli accertamenti IRAP. Di conseguenza, un avviso notificato facendo uso del termine raddoppiato risulta tardivo, se non rispettava il termine ordinario, con conseguente illegittimità dell'accertamento sotto tale profilo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di accertamento IRAP notificato oltre il termine ordinario, applicando il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Tale raddoppio opera quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Tuttavia, le fattispecie penali previste da tale decreto non contemplano reati specificamente riferibili alle violazioni in materia di IRAP.
Norme richiamate
I termini per procedere all'accertamento sono raddoppiati "in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L.vo 74/2000".
Il raddoppio dei termini presuppone una violazione fiscalmente rilevante che integri, almeno in astratto, uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e che comporti l'obbligo di denuncia penale. Tale presupposto non ricorre per le violazioni riguardanti esclusivamente l'IRAP.
Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Nel caso esaminato, tale meccanismo non consente il raddoppio dei termini in assenza di un reato previsto dal d.lgs. 74/2000 riferibile all'IRAP.
Le fattispecie incriminatrici previste dal decreto non comprendono reati concernenti violazioni in materia di IRAP; pertanto, un accertamento esclusivamente IRAP non può beneficiare del raddoppio dei termini fondato su tali disposizioni.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento è una disciplina eccezionale e non si applica automaticamente a ogni violazione fiscale: occorre una concreta correlazione con un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000.
- Per gli accertamenti esclusivamente IRAP, il raddoppio dei termini non è applicabile, poiché il d.lgs. 74/2000 non prevede specifiche fattispecie penali relative alle violazioni IRAP.
- Quando un avviso viene notificato oltre il termine ordinario, bisogna verificare se l'Amministrazione abbia utilizzato il raddoppio dei termini e se sussista effettivamente il presupposto penal-tributario richiesto dalla legge.
- Se il raddoppio è stato applicato a un accertamento esclusivamente IRAP, l'atto può risultare tardivo e quindi illegittimo, salvo che ricorrano altri autonomi presupposti normativi applicabili.
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