Sentenza del 02/09/2016 n. 4514 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento basato su soli documenti reperiti presso i locali di esercizio dell'attività − Mancata emissione del PVC e rilascio del solo PV di accesso - Nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, l. 212/2000 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Quando l'avviso di accertamento si basa esclusivamente sulla contabilità e sui documenti reperiti durante l'accesso ed esibiti dalla parte, non è necessaria la redazione di un PVC. È sufficiente il processo verbale di accesso, che deve essere consegnato in copia al contribuente. Pertanto, la mancata emissione del PVC non determina la nullità dell'avviso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000, lamentando la mancata redazione e consegna del processo verbale di constatazione (PVC). L'accertamento, tuttavia, era fondato sulla contabilità e sulla documentazione reperita presso i locali dell'attività ed esibita dal contribuente, mentre era stato redatto e consegnato il solo processo verbale di accesso (PV).
Norme richiamate
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma non impone, in ogni caso di accesso, la redazione di un processo verbale di constatazione. Se l'accertamento deriva dalla documentazione e dalla contabilità reperite ed esibite durante l'accesso, è sufficiente la redazione e la consegna del processo verbale di accesso.
Massime di principio
- La mancata redazione del PVC non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
- Occorre distinguere tra il processo verbale di accesso, relativo alle operazioni di ingresso e acquisizione dei documenti, e il processo verbale di constatazione, che espone rilievi e violazioni contestate.
- Quando l'accertamento si fonda soltanto su documenti e contabilità già reperiti o esibiti durante l'accesso, la consegna del PV di accesso può essere sufficiente.
- La validità dell'accertamento dipende anche dal rispetto degli ulteriori obblighi procedurali e dalla concreta motivazione dell'atto; la regola non autorizza l'omissione di verbali o garanzie quando siano necessari per documentare rilievi autonomi dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 2037 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 4509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 4510 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 4512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 set 2016Sentenza del 02/09/2016 n. 4515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →