Sentenza del 02/09/2016 n. 4509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Determinazione del valore venale degli interessi pattuiti nei finanziamenti infragruppo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di utilizzare, come parametro di confronto per determinare il valore venale della remunerazione di un finanziamento infragruppo, il tasso o la remunerazione applicata dalla controllante estera a finanziamenti concessi a soggetti terzi indipendenti. Tale criterio è ritenuto valido soltanto se le operazioni comparate presentano profili di rischio sostanzialmente coincidenti, poiché differenze in termini di merito creditizio, garanzie, durata, valuta, subordinazione o altre condizioni economiche possono rendere il confronto non attendibile.
La decisione
La decisione afferma in linea di principio che il finanziamento concesso dalla controllante estera a soggetti indipendenti può costituire un benchmark per la verifica del valore venale degli interessi applicati al finanziamento intercompany, ma solo a condizione che le due transazioni siano comparabili sotto il profilo del rischio. Dal testo fornito non risultano né l'esito processuale concreto né l'eventuale annullamento o conferma dell'accertamento.
Massime di principio
- Nei finanziamenti infragruppo, il tasso applicato a operazioni della stessa controllante con soggetti indipendenti può essere utilizzato come parametro comparabile per determinare il valore normale o venale degli interessi.
- La comparabilità non può essere desunta dalla sola identità del finanziatore: occorre verificare che i profili di rischio delle operazioni siano sostanzialmente equivalenti.
- Per rendere attendibile il benchmark devono essere considerate, tra gli altri elementi, affidabilità creditizia del debitore, garanzie, durata, importo, valuta, condizioni di rimborso, subordinazione e finalità del finanziamento.
- Se le operazioni indipendenti presentano un rischio diverso da quello del finanziamento infragruppo, il relativo tasso non può essere assunto automaticamente come parametro corretto senza adeguati aggiustamenti o ulteriori analisi di comparabilità.
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