Sentenza del 02/09/2016 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. - Lite temeraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata anche in assenza di una puntuale quantificazione del danno da parte del vincitore. Spetta al giudice determinare equitativamente l'importo, tenendo conto della condotta processuale abusiva e del pregiudizio arrecato. Il testo non indica le parti concrete, l'importo della condanna o l'esito specifico del giudizio principale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'applicazione della condanna per responsabilità aggravata e lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La misura ha funzione deterrente e mira a impedire l'abuso del processo mediante iniziative pretestuose, proposte in malafede, con finalità dilatorie o manifestamente infondate. Il giudice, anche tributario, può disporre la condanna valutando equitativamente il danno arrecato, senza che sia indispensabile una specifica quantificazione da parte della parte vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata)
La condanna alle spese per lite temeraria ha una funzione deterrente assegnata al Giudice (anche tributario) per far desistere le parti dall'abusare del proprio diritto nell'intraprendere iniziative processuali pretestuose o in malafede o con fini dilatori o evidentemente infondate.
La norma consente di sanzionare l'abuso del processo quando la parte agisce o resiste con mala fede, colpa grave o consapevole infondatezza, perseguendo finalità dilatorie o pretestuose. La liquidazione può avvenire in via equitativa anche senza una precisa prova o quantificazione del danno.
Massime di principio
- La condanna per lite temeraria non consegue automaticamente alla soccombenza: occorre una condotta processuale qualificata, caratterizzata almeno da mala fede, colpa grave, evidente infondatezza o abuso dello strumento processuale.
- La finalità dell'art. 96 c.p.c. è prevalentemente deterrente e sanzionatoria, oltre che risarcitoria: il giudice può intervenire per scoraggiare l'uso strumentale del processo.
- Il danno derivante dalla condotta temeraria può essere liquidato equitativamente dal giudice; la parte vittoriosa non deve necessariamente fornire una quantificazione analitica, fermo restando che devono emergere gli elementi giustificativi della condanna.
- La mera perdita della causa o l'esercizio del diritto di difesa non bastano, di per sé, a integrare lite temeraria; la sanzione richiede una motivazione specifica sulla natura abusiva o gravemente colposa dell'iniziativa.
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