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Sentenza

Sentenza del 02/09/2016 n. 4510 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Amministratore di società di capitali - Indennità di fine mandato - Errore dichiarazione del sostituto d'imposta - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La qualificazione errata effettuata dal sostituto d'imposta non impedisce, di per sé, l'applicazione della tassazione separata prevista per l'indennità di fine mandato. La disciplina fiscale deve essere determinata in base alla natura effettiva della somma percepita, purché il contribuente fornisca adeguata prova della natura dell'indennità e dell'erroneità della dichiarazione del sostituto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la qualificazione fiscale della somma percepita alla cessazione dell'incarico, sostenendo che si trattasse di un'indennità di fine mandato soggetta a tassazione separata e non di un compenso ordinario per attività di lavoro autonomo. Il sostituto d'imposta aveva infatti indicato erroneamente la somma nella propria dichiarazione come compenso professionale. Il contribuente deve dimostrare sia la reale natura della somma come indennità di fine mandato sia l'errore commesso dal sostituto d'imposta.

Norme richiamate

  • TUIR, disciplina della tassazione separata delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti

    L'indennità percepita dall'amministratore alla cessazione dell'incarico può essere assoggettata a tassazione separata quando, in base alla sua effettiva natura, costituisce un'indennità di fine mandato, indipendentemente dall'erronea qualificazione formale attribuita dal sostituto d'imposta.

  • Norme fiscali sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente degli amministratori di società

    La qualificazione tributaria della somma dipende dalla causa concreta dell'erogazione e dal rapporto cui essa si riferisce, non soltanto dalla voce indicata nella dichiarazione del sostituto d'imposta.

Massime di principio

  • In materia tributaria prevale la natura effettiva dell'erogazione sulla qualificazione formale o meramente contabile utilizzata dal sostituto d'imposta.
  • Un errore dichiarativo del sostituto d'imposta non determina automaticamente la perdita del regime fiscale corretto, ma il contribuente deve dimostrare documentalmente la natura della somma e l'errore commesso.
  • Per ottenere la tassazione separata di un'indennità di fine mandato è opportuno conservare l'atto societario o contrattuale che prevede l'indennità, la documentazione relativa alla cessazione dell'incarico, i prospetti di pagamento e ogni elemento utile a distinguere l'indennità dai compensi ordinari.
  • L'onere della prova grava sul contribuente quando egli invoca una qualificazione fiscale diversa da quella risultante dalla certificazione o dalla dichiarazione del sostituto d'imposta.
  • La sola indicazione contabile della somma come compenso professionale non è decisiva, ma può rendere necessaria una prova più rigorosa della sua effettiva funzione di indennità di fine mandato.

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