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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: al giudicato formatosi in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 224/2012 emesso dal Tribunale di Locri il 14.12.2012, munito di formula esecutiva in data 3.4.2012 e notificato alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca in data 9.4.2013, divenuto esecutivo in data 26.3.2013 (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 3.4.2013;

Giustizia amministrativa201800374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri e conseguente richiesta di proroga dell'incarico del Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri e divenuto esecutivo. Con sentenza n. 108 del 2019, il TAR aveva ordinato alla Comunità Montana Aspromonte Orientale, tramite il Commissario Straordinario per la liquidazione, di adottare gli atti necessari all'esecuzione del titolo, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Prefetto aveva delegato l'incarico a una funzionaria della Prefettura, insediatasi nel luglio 2019. Il Commissario ad acta ha chiesto un'ulteriore proroga, documentando che la gestione liquidatoria delle Comunità Montane è ancora attiva, che sono state avviate procedure competitive per la vendita del patrimonio immobiliare disponibile, finora rimaste in parte deserte, e che non risultano ulteriori disponibilità liquide rispetto all'ultimo pagamento. È stato inoltre rappresentato che le Comunità Montane in liquidazione non possono contrarre mutui in assenza di sopravvenienze certe di entrata o di apporti straordinari di altri enti. Il giudizio riguarda quindi le modalità e i tempi di completamento dell'esecuzione del giudicato, non la legittimità del decreto ingiuntivo.

La decisione

Il TAR ha concesso la proroga richiesta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell'incarico commissariale, in considerazione della permanenza della gestione liquidatoria, prorogata dalla legislazione regionale, e delle attività concretamente avviate per reperire le risorse necessarie. Il Commissario ad acta dovrà coordinare il prosieguo dell'esecuzione con il Commissario Straordinario della liquidazione e adottare tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito. In particolare, dovrà monitorare la stima del patrimonio immobiliare disponibile e promuovere nuove vendite oppure predisporre, ove il creditore consenta, uno schema di transazione per l'assegnazione diretta di immobili; verificare la liquidità dell'ente e le eventuali sopravvenienze, emettendo immediatamente mandati di pagamento; individuare eventuali ulteriori soggetti debitori delle Comunità Montane ed emettere, se necessario, ordinativi di pagamento a loro carico; valutare la contrazione di mutui, in nome e per conto della gestione liquidatoria, qualora sopravvenienze certe consentano di programmare un piano di ammortamento. Il Commissario dovrà depositare entro il 30 giugno 2026 una relazione sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria delle Comunità Montane calabresi. Il TAR ha inoltre precisato che, nell'ottemperanza, le attività sostitutive del giudice o del Commissario ad acta possono anche derogare alle ordinarie procedure amministrative, comprese quelle relative al pagamento di somme di denaro, quando ciò sia funzionale all'effettiva esecuzione del giudicato. Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere esaminate dal magistrato relatore, delegato dal Collegio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La sentenza di ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato e consentire la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri giudiziali diretti a rendere effettiva l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52

    «I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina»

    La proroga della procedura liquidatoria e la conservazione delle funzioni del Commissario liquidatore confermano la permanenza della gestione necessaria al reperimento delle risorse per l'esecuzione dei giudicati.

  • art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15

    «Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione»

    La norma proroga al 31 dicembre 2026 la procedura liquidatoria e conferma l'attualità della gestione commissariale e delle relative attività di monitoraggio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice e il Commissario ad acta possono adottare attività sostitutive anche non coincidenti con le ordinarie procedure amministrative dell'ente, comprese quelle relative al reperimento e al pagamento di somme, purché siano funzionali all'effettiva esecuzione del giudicato e rispettino il contenuto del titolo esecutivo.
  • La proroga dell'incarico del Commissario ad acta è giustificata quando la mancata esecuzione dipende da una gestione liquidatoria ancora attiva, da concrete attività di liquidazione patrimoniale già avviate e dall'assenza documentata di liquidità immediatamente disponibile, purché il Commissario continui a svolgere un'attività effettiva e verificabile di reperimento delle risorse.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento, il Commissario ad acta deve verificare tutte le possibili fonti di provvista, inclusi patrimonio immobiliare disponibile, liquidità sopravvenute, crediti verso terzi ed eventuale ricorso al finanziamento, adottando senza ritardo i pagamenti quando le risorse divengano disponibili.
  • La tutela effettiva del creditore in ottemperanza può richiedere la fissazione di termini intermedi e l'obbligo per il Commissario ad acta di depositare relazioni periodiche sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria dell'ente esecutato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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