Cassazione Civile, Ordinanza n. 28154/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in A.S.)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria: una società di autotrasporto, titolare di un credito per trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura, già ammesso al chirografo, domandava che il credito fosse invece collocato in prededuzione. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, che la disciplina speciale sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto operasse solo per prestazioni strettamente funzionali al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali della società in amministrazione straordinaria e, dall'altro, che nel caso concreto mancasse prova sufficiente della finalità dei trasporti, anche per non essere stati prodotti contratto e fatture. In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) nullità del procedimento per mancata discussione collegiale dell'opposizione; 2) nullità per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il tribunale non potesse sindacare la spettanza della prededuzione; 3) omessa o apparente motivazione; 4) violazione del principio di non contestazione e degli artt. 167 c.p.c. e 24, 111 Cost., poiché la mancanza di contestazione avrebbe dovuto condurre all'ammissione del credito; 5) violazione dell'art. 99 l.fall. per mancata acquisizione dei documenti prodotti nella verifica del passivo; 6) violazione della disciplina speciale sulla prededuzione, assumendo che il tribunale avesse interpretato in modo troppo restrittivo la norma, limitandola ai trasporti inerenti al c.d. "primo acciaio" e non anche ai trasporti funzionali più in generale alla produzione e alla sopravvivenza dell'impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la fondatezza dei primi quattro motivi, ritenendo legittima la trattazione delegata al relatore, insussistente il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non apparente la motivazione del decreto e non pertinente il principio di non contestazione rispetto al potere del giudice di verificare d'ufficio i presupposti giuridici della prededuzione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva chiarito il contenuto dei documenti asseritamente non esaminati. Quanto al sesto motivo, la Corte ha corretto la motivazione del tribunale, affermando che la norma speciale sulla prededuzione per le imprese di autotrasporto va letta secondo l'orientamento già consolidato: essa copre i crediti derivanti da prestazioni necessarie a garantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'ILVA, non solo quelli direttamente riferibili alla fase del primo acciaio o ai soli trasporti in entrata. Tuttavia il motivo è stato ugualmente respinto perché la decisione di merito si reggeva anche su una ratio autonoma non specificamente censurata: la totale carenza di prova sulla natura, oggetto e consistenza delle prestazioni di trasporto, non essendo possibile verificare se fossero effettivamente funzionali alla produzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura.
Norme richiamate
commi 3, 9 e 11; comma 2, n. 4
Il procedimento di opposizione allo stato passivo può essere trattato dal relatore delegato nella fase istruttoria; la decisione resta collegiale. Il giudice conserva il potere di valutare d'ufficio i presupposti di ammissibilità e collocazione del credito.
La delega al relatore per la trattazione e l'istruttoria non viola la riserva di collegialità, se la decisione finale è assunta dal collegio.
La mancata contestazione della controparte non impedisce al giudice di verificare d'ufficio i presupposti giuridici della domanda di ammissione al passivo.
art. 111 Cost.
commi 6 e 7 richiamati nei motivi; art. 111 bis l.fall. richiamato nel secondo motivo
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico della decisione; il giudice non deve necessariamente confutare tutte le argomentazioni difensive.
La motivazione apparente sussiste solo quando manchi una reale esposizione delle ragioni della decisione.
Richiamato per il dovere di motivazione, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003
Norma eccezionale che introduce una specifica ipotesi di prededuzione per determinati crediti di imprese di autotrasporto verso l'impresa in amministrazione straordinaria.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017
Norma di interpretazione autentica: estende la prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto necessari a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, oltre ai crediti riferiti agli impianti essenziali e al risanamento ambientale.
La disciplina della prededuzione è norma eccezionale, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice può rilevare d'ufficio i presupposti giuridici della collocazione del credito, anche se la controparte non abbia contestato il fatto costitutivo in modo espresso.
- La mancata contestazione non produce automaticamente l'ammissione del credito quando la sua collocazione dipende da verifiche giuridiche o da eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice.
- La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione; non è necessario che il giudice confuti analiticamente tutte le deduzioni di parte.
- Le norme che introducono prededuzioni speciali in procedure concorsuali hanno natura eccezionale e vanno interpretate in modo coerente con la loro ratio, senza svuotarne la portata utile.
- Quando la prededuzione dipende dalla funzionalità di determinate prestazioni al ciclo produttivo o all'attività dell'impresa, grava sul creditore l'onere di dimostrare concretamente natura, oggetto e nesso funzionale delle prestazioni dedotte.
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