Cassazione Penale, Ordinanza n. 27306/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di merito di condanna per tentato furto pluriaggravato in abitazione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente è stata giudicata responsabile in primo grado e in appello per tentato furto pluriaggravato in abitazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-quater c.p.p., sostenendo la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova; dall'altro, ha chiesto la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 614 c.p. La Corte di appello aveva escluso la concedibilità della messa alla prova con motivazione ritenuta congrua e logica, e aveva ricondotto i fatti al tentato furto in abitazione. In cassazione i motivi sono stati ritenuti, il primo, non adeguatamente specificato e quindi non scrutinabile, e il secondo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto per insussistenza dei presupposti accertata dai giudici di merito.
richiamato quale norma processuale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova; il motivo è ritenuto non deducibile in cassazione perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
invocato dalla difesa per la riqualificazione dei fatti; la Corte osserva che la richiesta non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata alla luce della motivazione di merito.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di vizi relativi alla mancata concessione della messa alla prova richiede una critica puntuale e specifica della motivazione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile.
- La riqualificazione giuridica dei fatti in cassazione non può essere prospettata come mera rivalutazione del fatto storico, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e non contraddittoria sulla qualificazione operata.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle circostanze fattuali già esaminate, salvo il caso di manifesta illogicità o carenza motivazionale effettiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
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