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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17677/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano ex lege a carico delle parti che le hanno sostenute, mentre nulla è stato statuito sulle spese del sub-procedimento originato dall'istanza di fissazione d'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., per difetto di attività dell'Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 emesso nei confronti di una società riferibile alla contribuente, fondato su PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava elementi passivi ritenuti fittizi perché derivanti da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorso era stato rigettato sia in primo grado sia in appello. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, resistito dall'Agenzia delle entrate. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente aderiva alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), chiedendo la sospensione del procedimento e depositando successivamente prova dei pagamenti. L'ufficio non svolgeva attività nel sub-procedimento ex art. 391, comma 3, c.p.c.; la ricorrente, poi, rinunciava alla fissazione dell'udienza, rappresentando il sopravvenuto venir meno di ogni interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022

    c.d. "rottamazione-quater"

    La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione è stata utilizzata dalla contribuente come sopravvenienza idonea a incidere sull'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come base dell'istanza di fissazione d'udienza presentata nel sub-procedimento successivo al decreto di estinzione.

  • Cass., Sez. U, n. 5889 del 2026

    "è venuto meno ogni interesse della ricorrente"

    È richiamata dalla difesa della contribuente per giustificare la rinuncia alla fissazione dell'udienza e confermare il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione agevolata che elimina l'interesse alla decisione, la Corte può prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'estinzione del processo.
  • La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, ove sorretta dal sopravvenuto venir meno dell'interesse della parte ricorrente, consente la chiusura del procedimento senza esame del merito del ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo attività processuale rilevante nel sub-procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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