Cassazione Civile, Ordinanza n. 24081/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da trattative per la locazione di un immobile di proprietà della resistente. Il ricorrente sosteneva che tra le parti si fosse già perfezionato un contratto di locazione e chiedeva il risarcimento dei danni per il suo asserito inadempimento; in subordine, deduceva che la resistente avesse interrotto illegittimamente le trattative, dopo aver ingenerato un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, configurando così responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La Corte d'appello aveva invece escluso sia la conclusione del contratto, sia la sussistenza di un affidamento ragionevole del ricorrente, valorizzando il fatto che la resistente aveva sempre subordinato l'eventuale conclusione alla verifica di specifiche garanzie reddituali e bancarie. In Cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi: i primi due e il quarto, quinto, ottavo denunciavano motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e/o travisamento del contenuto di alcune e-mail e fax; il terzo e l'ottavo invocavano l'art. 115 c.p.c. per presunto travisamento della prova documentale; il sesto contestava la falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., assumendo che bastasse un'intesa di massima sugli elementi essenziali del contratto; il settimo deduceva omessa pronuncia su un motivo d'appello relativo all'omesso esame di alcune comunicazioni successive; il nono e il decimo riguardavano la liquidazione delle spese di lite, contestando l'importo complessivo e, in particolare, l'aggiunta di euro 150 per esborsi non documentati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi tranne il decimo. Ha ribadito che il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio, che il vizio di motivazione apparente è configurabile solo nei casi estremi indicati dalle Sezioni Unite, e che il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza, richiedendo una dimostrazione della decisività dell'errore. Ha inoltre confermato che la responsabilità precontrattuale richiede un affidamento ragionevole e oggettivamente riconoscibile nella futura conclusione del contratto, non essendo sufficiente una mera intesa di massima se le parti abbiano reso evidente che la stipula restava subordinata a verifiche ulteriori. È stato invece accolto il motivo relativo alla liquidazione di euro 150 per esborsi, perché tali esborsi non risultavano dagli atti né erano stati specificamente domandati o comprovati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna del ricorrente al pagamento dei 150 euro, confermando per il resto la decisione di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo minimale del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma invocabile per i vizi processuali denunciati, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione di merito della prova o della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è comunque stato considerato.
Non è norma idonea, nel caso di specie, a fondare una censura di travisamento della prova consistente nella diversa lettura di documenti, quando in realtà si contesta il significato attribuito dal giudice al materiale probatorio.
La responsabilità precontrattuale richiede trattative giunte a uno stadio tale da rendere oggettivamente riconoscibile un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, oltre all'interruzione ingiustificata delle trattative.
Il vizio di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una domanda o un motivo effettivamente devoluto; non è configurabile quando si contesti solo, in sostanza, una valutazione istruttoria o quando la questione sia stata esaminata implicitamente.
art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014
La contestazione della liquidazione delle spese richiede l'indicazione del valore della causa e delle fasi processuali, perché la norma prevede parametri distinti per fase e per valore.
La condanna alle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione deve rispettare i parametri normativi e i limiti degli esborsi effettivamente dovuti e documentati.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione limitatamente al capo viziato.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale svista sul fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio tipico nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La motivazione apparente è configurabile solo quando il ragionamento decisorio sia talmente carente da risolversi in una mera apparenza formale; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una terza valutazione del merito: le doglianze sulla prova sono ammissibili solo se si denunciano veri vizi di omesso esame di fatti storici decisivi o specifici errori processuali, non se si contesta la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione in modo molto ristretto: occorre indicare l'errore percettivo sul fatto probatorio e spiegare con assoluta certezza perché, senza quell'errore, la decisione sarebbe stata diversa.
- La responsabilità precontrattuale presuppone uno stadio delle trattative che renda oggettivamente giustificato l'affidamento sulla conclusione del contratto; una semplice intesa di massima non basta se le parti hanno chiarito che la stipula resta subordinata a verifiche o condizioni ulteriori.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso implicitamente la questione o quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio; per le questioni processuali va individuato il reale vizio denunciabile.
- La liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo se il motivo indica con precisione il valore della causa, le fasi e gli elementi fattuali rilevanti, specie quando si deduca la violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014.
- Il giudice di legittimità, accolto un motivo che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito eliminando il capo viziato della sentenza impugnata.
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