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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33035/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo: 1) nullita' per violazione del termine di comparizione in appello e vizi nella notifica della citazione (art. 601 c.p.p. e relative norme sulla notificazione); 2) illegittima escussione come teste di un soggetto che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere sentito come consulente tecnico (ruolo di Technical Advisor di Ford Italia); 3) insufficienza e vizio di motivazione delle sentenze di merito in ordine alla prova dei reati contestati (simulazione di reato, truffa e tentata truffa) e sulla fondatezza della falsita' documentale; 4) vizio nella comparazione delle circostanze e nel calcolo della pena.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la presunta irregolarita' della notifica alla luce della notifica tempestiva al difensore e delle regole di sanatoria/preclusione (artt. 182, 184 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); ha altresi' ritenuto che la notifica a mani di un familiare domiciliato non invalidava la conoscenza dell'atto. Sul secondo motivo ha confermato la regolare escussione del teste qualificato come esperto, richiamando la possibilita' di sentire come teste soggetti esperti che rendono anche apprezzamenti tecnici. Il terzo motivo e' stato considerato un tentativo di ottenere diverso apprezzamento delle prove e percio' inammissibile in sede di legittimita' e, in parte, troppo generico. Il quarto motivo e' stato ritenuto aspecifico e infondato: la Corte ha confermato la motivazione dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo della pena, evidenziando il ruolo dominante di Fabrizio Conti e l'atteggiamento fraudolento dei due imputati. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilita' dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento; condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; condanna in solido a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Groupama; non revoca della costituzione di parte civile di Società Italiana Assicurazioni s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Delitto di simulazione di reato contestato per le false denunce circa il furto e lo smontaggio dell'auto; la corte ha ritenuto che sul punto la motivazione di merito fosse completa e coerente

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa e tentata truffa contestato per le richieste di risarcimento con documentazione falsa; la sentenza di merito e' stata ritenuta adeguatamente motivata

  • art. 56 cod. pen.

    Principio di tentativo applicato al capo relativo alla richiesta a Groupama; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla qualificazione del fatto

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma sul termine di comparizione dell'imputato in appello; la corte ha ritenuto che la notifica al difensore e la successiva notifica producessero conoscenza efficace, e che eventuali nullita' intervenissero nella specie come nullita' sanabili o precluse

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla notifica effettuata a mani del difensore; la Corte ha considerato tale notifica tempestiva e idonea a evitare la nullita' radicale

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullita' assoluta della citazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la sanatoria solo ai casi in cui la notificazione non abbia comunque impedito la conoscenza effettiva dell'atto

  • artt. 182 e 184 cod. proc. pen.

    Norme sulle eccezioni di rito e sulle sanatorie; la mancata tempestiva eccezione in appello ha prodotto la preclusione delle doglianze in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per la somma liquidata ai sensi del dispositivo

Massime di principio

  • La notifica della citazione processuale al difensore di fiducia, se tempestiva, evita la nullita' radicale dell'atto; eventuali vizi formali devono essere eccepiti tempestivamente nei termini previsti o sono soggetti a preclusione e sanatoria
  • La Corte di Cassazione non e' sede per un nuovo apprezzamento del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili se le decisioni di merito risultano motivate e coerenti
  • Soggetti con competenze tecniche che forniscono valutazioni possono essere escussi come testimoni esperti; la loro testimonianza non e' automaticamente viziata dalla qualifica tecnica e puo' contenere apprezzamenti in quanto testimonianza di 'teste esperto'
  • Le censure generiche o prive di specificita' sugli elementi probatori o sul confronto tra aggravanti e attenuanti sono tipicamente inammissibili; il ricorso deve contenere rilievi precisi e circostanziati
  • La mancata comparizione di una parte civile in sede di cassazione non determina automaticamente la revoca della costituzione di parte civile precedentemente effettuata nei gradi di merito
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve prevedere anche le conseguenze economiche della soccombenza (spese processuali, eventuale somma alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese alla parte civile)

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