Cassazione Civile, Ordinanza n. 28690/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto più polizze vita tramite un'agenzia che operava per conto di una compagnia assicurativa, versando complessivamente circa 325.000 euro di premi e ottenendo in corso di rapporto un solo riscatto parziale per 64.069 euro. Quando ha chiesto il rimborso dell'intero accumulo, la compagnia ha contestato la validità delle polizze, sostenendo che fossero prive degli elementi essenziali e che i premi non le fossero mai stati effettivamente versati perché trattenuti dagli agenti. Il cliente ha quindi agito per il risarcimento del danno contro agenzia e compagnia; in primo grado la domanda è stata accolta con condanna solidale al pagamento della differenza tra premi versati e somme riscattate. In appello la compagnia ha ottenuto il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. In cassazione il cliente ha dedotto, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe pronunciato sul concorso di colpa senza che la questione fosse stata ritualmente devoluta, e che la percentuale del 50% fosse immotivata. La compagnia, a sua volta, ha censurato il criterio di calcolo del danno, sostenendo che la riduzione del 50% dovesse essere applicata sull'importo lordo dei premi e solo dopo andasse sottratto il riscatto parziale; inoltre ha impugnato la statuizione che le imponeva di rifondere una quota del contributo unificato nonostante esso fosse stato versato dalla stessa compagnia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del cliente e il primo motivo del ricorso della compagnia. Ha accolto, invece, il secondo motivo della compagnia limitatamente alla statuizione sulle spese, ritenendo erroneo porre a carico della compagnia la rifusione di una quota del contributo unificato quando il pagamento era stato effettuato dalla stessa. Ha quindi cassato senza rinvio la decisione impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rifusione del contributo unificato. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
La censura sul concorso di colpa è stata letta, nella sostanza, come denuncia di ultrapetizione/omessa devoluzione; la Corte ha escluso la violazione perché la questione era stata dedotta in primo grado e riproposta in appello.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto insussistente/inammissibile, poiché la quantificazione percentuale del concorso di colpa è frutto di apprezzamento logico del giudice di merito e non richiede motivazione analitica.
Il concorso colposo del danneggiato va valutato in sede di liquidazione del danno; se non esaminato in primo grado, la parte deve censurare l'omissione, altrimenti la questione resta preclusa.
La responsabilità della compagnia è stata richiamata come responsabilità per fatto dell'ausiliario/agenzia nell'ambito dell'attività assicurativa.
La condanna alle spese non può comprendere la rifusione di una somma, come il contributo unificato, che non sia stata anticipata dalla parte vittoriosa ma sia stata pagata dalla stessa parte soccombente.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato solo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamo normativo collegato all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione del concorso di colpa del danneggiato è rilevabile d'ufficio in primo grado ai fini della liquidazione del danno, ma se il giudice omette di esaminarla e la parte non impugna tale omissione, la questione resta preclusa nei successivi gradi di giudizio.
- La determinazione percentuale del concorso di colpa è un apprezzamento logico-discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica; in cassazione non basta lamentare genericamente la carenza di motivazione, ma occorre evidenziare la contraddizione tra gli elementi fattuali accertati e la percentuale applicata.
- Il danno risarcibile, in presenza di versamenti eseguiti senza causa o in relazione a un contratto ritenuto inefficace, coincide con quanto effettivamente uscita dal patrimonio del danneggiato al netto di eventuali somme già restituite o riscosse; la riduzione per concorso colposo va applicata sull'effettivo danno così determinato.
- La regolazione delle spese non può porre a carico della parte vittoriosa il rimborso di somme che essa non abbia anticipato; se il contributo unificato è stato versato dalla parte soccombente, la statuizione che ne imponga la rifusione alla controparte è erronea e va cassata.
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