Cassazione Penale, Sentenza n. 21932/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Denuncia, con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere il giudice ritenuto decisiva la relazione peritale e la patologia psichiatrica senza valutare le circostanze indicate dalla difesa (tra cui la detenzione in struttura capace di controllo delle patologie dal giugno 2025 e l'assenza di condotte illecite durante la detenzione), ossia senza effettuare la valutazione globale dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.; (2) illegittimità dell'applicazione della libertà vigilata fuori dai parametri di legge (artt. 229 e 230 c.p.), in quanto la pena inflitta sarebbe inferiore a un anno, non sussistendo presupposti per l'applicazione obbligatoria o facoltativa della misura. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo (art. 219 c.p. consente l'applicazione della misura se il condannato è stato ritenuto socialmente pericoloso e la legge prevede per il reato la pena detentiva) e fondato il primo motivo: la motivazione del Tribunale di sorveglianza è risultata insufficiente perché ha fatto riferimento esclusivo al disturbo psichiatrico e alla perizia senza esaminare i criteri dell'art. 133 c.p. (condotta di vita anteriore/contemporanea/successiva al reato, condizioni personali/familiari/sociali, capacità criminale, persistenza e attualità del disturbo).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata e disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che l'art. 219 c.p., anche alla luce del terzo comma, legittima l'applicazione della misura di libertà vigilata quando il condannato è stato ritenuto socialmente pericoloso e si tratta di un reato per il quale la legge prevede la pena detentiva.
Norme richiamate
«il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica . è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione" ... "se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, ove il perito abbia rilevato la socialità pericolosa, l'applicazione di una misura di sicurezza (compresa la libertà vigilata con ricovero in struttura) è legittima anche per reati diversi da quelli per i quali è previsto il ricovero quinquennale, purché la legge preveda per il reato una pena detentiva.
Definisce la pericolosità sociale come la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati; la Corte ricorda che tale accertamento deve essere fatto sulla base delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. e non può limitarsi alla sola relazione peritale.
Individua i parametri (condotta di vita anteriore/contemporanea/successiva, condizioni personali/familiari/sociali, capacità criminale, precedenti, ecc.) che il giudice deve considerare per valutare la capacità a delinquere in futuro; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare tali elementi nella motivazione della misura di sicurezza.
Norma relativa al reato contestato al ricorrente; la Corte osserva che, trattandosi di un reato per il quale la legge prevede la pena detentiva, ricorre il presupposto per l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 219 c.p., ove risulti la pericolosità sociale.
artt. 125, 190, 192, 533, 535, 605 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente nei motivi di cassazione relativi a violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato la correttezza del procedimento e della motivazione quanto all'accertamento della pericolosità sociale.
Riferimenti normativi richiamati nella doglianza difensiva in relazione alle misure di sicurezza e alla loro applicazione.
artt. 215, 228, 229, 230 cod. pen.
Norme richiamate dal ricorrente nella censura sull'applicazione della libertà vigilata; la Corte ha comunque ritenuto che l'interpretazione dell'art. 219 consente l'applicazione della misura quando sussista la pericolosità sociale e il reato preveda pena detentiva, quindi il motivo è infondato.
Massime di principio
- La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza deve essere valutata dal giudice sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e non può fondarsi esclusivamente sulla relazione peritale.
- Il giudice che applica una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in modo specifico e attuale la pericolosità sociale, esaminando condotta di vita anteriore, contemporanea e successiva al reato, condizioni personali, familiari e sociali, capacità criminale e la persistenza del disturbo rilevato.
- L'art. 219 c.p. può legittimare l'applicazione della libertà vigilata (e il ricovero in struttura) anche per reati diversi da quelli per i quali è prevista la pena minima quinquennale, quando risulti che il condannato è socialmente pericoloso e la norma prevede per quel reato una pena detentiva.
- La sola presenza di una patologia psichiatrica o di una perizia che segnala problemi psichiatrici non è di per sé sufficiente per motivare l'applicazione di una misura di sicurezza: la prognosi di rischio deve essere collegata ai parametri di legge e documentata nella motivazione.
- Se la motivazione della decisione sulle misure di sicurezza è carente o non tiene conto dei parametri di legge, la Corte di cassazione annulla l'atto impugnato e rinvia per un nuovo giudizio.
- Nella difesa di soggetti con patologie psichiatriche e dipendenze, è importante documentare elementi fattuali (comportamento in detenzione, assenza di nuovi reati, situazione familiare e di cura, eventuali terapie e strutture di supporto) che possano contrastare la prognosi di pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21695/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21696/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21700/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21701/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21702/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →