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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17460/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizi di motivazione relativamente alla gravità del quadro indiziario, sostenendo che: la sostanza era occultata su una terrazza confinante e non nella sua; gli elementi valutati (rotoli di nastro, buste sottovuoto, bilancia non di precisione, impianto di videosorveglianza, accessi dalla struttura B&B e dichiarazioni dei proprietari) non dimostravano la sua disponibilità dello stupefacente e sarebbero stati valutati in modo illogico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.i.p. avevano adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario: droga occultata in un incavo sotto mattoni su terrazzo adiacente, confezionata in buste sottovuoto con nastro e annotazioni, hashish in panetti; facilitazioni al passaggio tra terrazze (cassetta, pedana, asse), materiali trovati nell'abitazione dell'indagato analoghi a quelli usati per il confezionamento (rotoli di carta gommata, buste sottovuoto, ritagli), impianto di videosorveglianza, microcellulare occultabile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sostanziale relativa a detenzione e traffico di stupefacenti: applicata nell'ipotesi accusatoria (detenzione ai fini di cessione) che ha giustificato la misura cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come vizio formale di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure non superino il vaglio di ammissibilità e che le deduzioni si risolvessero in una diversa valutazione delle stesse circostanze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere di versamento alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile; applicata per comminare l'importo di euro 3.000,00 al ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione relativa ai gravi indizi è limitato: la Corte verifica soltanto la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto, non riesamina i fatti sostanzialmente.
  • La presenza in casa di materiali analoghi a quelli usati per occultare la droga (buste sottovuoto, nastro, ritagli) mantiene valore indiziario anche se si tratta di oggetti di uso comune, se collegata all'accesso al luogo di occultamento.
  • L'assenza di una bilancia di precisione non esclude la sussistenza di indizi di spaccio: non esiste regola assoluta che prescriva l'uso di bilance in ciascun caso di confezionamento per lo spaccio.
  • Facilitazioni materiali al passaggio tra spazi (cassette, pedane, assi) e la frequente possibilità di accesso a un nascondiglio costituiscono elementi rilevanti nella valutazione indiziaria della disponibilità della sostanza.
  • Le dichiarazioni testimoniali sulla non frequentazione di un luogo per ragioni obiettive (età, scale) possono essere ritenute attendibili e non sono automaticamente smentite da mera possibilità teorica di accesso.
  • La presenza di impianti di videosorveglianza o di dispositivi di sicurezza può assumere rilevanza indiziaria se inserita in un quadro fattuale coerente con l'ipotesi di occultamento e protezione di un bene illecito.
  • Per ottenere l'accoglimento di una censura motivazionale in Cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o palese insufficienza della motivazione del giudice di merito, non la semplice proposta di una diversa interpretazione dei fatti.
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico produrre elementi probatori concreti che smentiscano l'accesso, la disponibilità o la corrispondenza materiale tra strumenti/imbustamenti rinvenuti e quelli utilizzati per l'occultamento.

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