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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17880/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La società, in qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate patrimoniali del Comune, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al Seminario, il quale aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto violazione di legge, invocando gli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 346 c.p.c., perché il giudice d'appello aveva riconosciuto l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 facendo leva sull'efficacia espansiva del giudicato formatosi in altri giudizi tra le stesse parti. La ricorrente ha sostenuto che non era stato dimostrato il passaggio in giudicato delle precedenti pronunce e che, comunque, non era stata accertata l'identità della situazione oggettiva riferita all'annualità 2013 rispetto a quella esaminata nei giudizi precedenti, anche in considerazione di un sopralluogo svolto nel 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, anche ipotizzando l'esistenza del giudicato richiamato dal giudice tributario, esso non impediva una autonoma valutazione della fattispecie relativa all'annualità 2013. Il giudicato tributario spiega efficacia solo rispetto a fatti aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; invece, il requisito oggettivo dell'esenzione IMU dipende dalle concrete modalità di utilizzo dell'immobile, che possono variare da periodo d'imposta a periodo d'imposta. Inoltre, la sentenza impugnata non conteneva un autonomo accertamento in fatto dei requisiti dell'esenzione, ma si era limitata a richiamare precedenti decisioni inter partes. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame delle questioni rimaste assorbite, incluse quelle sulla sussistenza dei requisiti per l'esenzione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale di riferimento per il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non opera indistintamente su ogni profilo del rapporto tributario, ma solo sui fatti con efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme al giudicato per contestare l'uso improprio dell'efficacia del decisum precedente.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che non potevano essere riesaminate questioni non coperte da valido giudicato o comunque non dimostrate.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma sull'esenzione IMU/ICI per gli immobili destinati allo svolgimento di determinate attività; la Corte sottolinea che il requisito oggettivo dell'esenzione dipende dalle concrete modalità di esercizio dell'attività nei locali e non costituisce una qualità permanente dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato può estendersi a periodi d'imposta diversi solo per i fatti o elementi della fattispecie che abbiano natura tendenzialmente permanente o pluriennale, oppure per rapporti a esecuzione prolungata; non si estende invece a elementi variabili nel tempo.
  • L'esenzione tributaria collegata alla destinazione effettiva dell'immobile richiede un accertamento concreto e attuale delle modalità di utilizzo nel periodo d'imposta controverso; non è sufficiente il rinvio a precedenti giudizi relativi ad annualità diverse.
  • Il giudice non può fondare la decisione esclusivamente sull'efficacia di precedenti pronunce tra le stesse parti se manca la prova del passaggio in giudicato e, soprattutto, se manca un autonomo accertamento dei presupposti della pretesa per l'annualità oggetto di causa.
  • Quando la motivazione impugnata si limita a richiamare una precedente statuizione senza esaminare compiutamente i requisiti richiesti dalla norma tributaria per il periodo d'imposta in contestazione, la decisione è censurabile per erronea applicazione del giudicato e per difetto di effettivo accertamento della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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