Cassazione Penale, Sentenza n. 46842/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: 1) vizio della motivazione (presunta contraddittorietà e illogicità nella valutazione delle testimonianze e omissione di considerazioni che avrebbero potuto far propendere per l'esercizio di un diritto dell'imputato, anziché per il reato contestato); 2) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, richiesta anche dal Procuratore Generale della Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo alla prescrizione: il reato, consumato il 18/01/2013, si è estinto per prescrizione il 02/07/2021 (termine calcolato in base alla durata massima prevista e tenuto conto di 349 giorni di sospensione per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze). Non essendovi elementi che consentissero una pronuncia assolutoria immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Sotto il profilo civile il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla motivazione è stata ritenuta manifestamente infondata e configurante una illegittima rivalutazione del merito/più che un vizio di motivazione ammesso in cassazione.
Norme richiamate
Usato per determinare la durata della prescrizione applicabile al reato (parametro per il calcolo del termine massimo di estinzione).
Combinato con l'art. 157 per il calcolo del termine di prescrizione, ha permesso di stabilire il periodo massimo (anni 7 e mesi 6) decorrente dalla consumazione.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti emergono in modo incontrovertibile le circostanze idonee a escludere il fatto o la responsabilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero nel caso concreto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione e richiede che le censure sulla motivazione riguardino vizi specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero in realtà censure di merito inammissibili.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente a supporto della contestazione della motivazione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistente il vizio lamentato, ritenendo la motivazione d'appello adeguata e plausibile.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge 176/2020)
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti, con conclusioni scritte.
Giurisprudenza citata - Sez. U, sent. n. 35490/2009
Sez. U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009
Richiamata in tema di limiti alla pronuncia di assoluzione d'ufficio per cause di estinzione del reato: l'assoluzione immediata è possibile solo quando l'assenza del fatto o della responsabilità emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione del reato; vanno considerati tutti i periodi di sospensione (es. adesione del difensore ad astensione dalle udienze) che sospendono il decorso del termine.
- Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia definitiva, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali, dichiarando il reato estinto.
- Le censure sulla motivazione che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sono, in cassazione, inammissibili: la Corte di legittimità verifica vizi formali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non la valutazione del merito.
- La pronuncia di assoluzione d'ufficio (art. 129 c.p.p.) è una misura eccezionale utilizzabile solo quando dagli atti emergono in modo assolutamente incontrovertibile circostanze che escludono il fatto o la responsabilità; in assenza di ciò prevale la declaratoria di estinzione per prescrizione.
- È strategico per la difesa contestare tempestivamente la prescrizione e documentare e computare correttamente eventuali periodi di sospensione: omissioni o calcoli errati possono compromettere l'esito anche se la prescrizione è sostanzialmente intervenuta.
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