Cassazione Penale, Ordinanza n. 31633/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché errata applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso l'art. 131-bis valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'abitualità nel reato, desunta da plurimi precedenti specifici, e aveva negato le attenuanti generiche facendo leva sulla negativa personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto. Le doglianze sono state ritenute volte, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, per la presenza di abitualità e di precedenti specifici, sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione congrua e conforme ai criteri di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un rilevante disvalore oggettivo e l'imputato risulti abituale nel reato, anche per la presenza di plurimi precedenti specifici.
Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. che ritenga prevalente, anche in relazione alla personalità del colpevole o alle modalità del fatto.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua, ad esempio fondata sulla personalità negativa dell'imputato e sulla gravità del fatto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta, per modalità e intensità del disvalore, non risulti occasionale e sia accompagnata da elementi sintomatici di abitualità, come precedenti specifici dell'imputato.
- La motivazione che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità è insindacabile in cassazione se logicamente coerente e ancorata a dati fattuali non manifestamente illogici.
- Il giudice di merito, nel valutare le attenuanti generiche, può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una valutazione analitica e congiunta di tutti i parametri.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile in sede di legittimità quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito e la pena sia stata determinata in modo non arbitrario e non illogico.
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione motivata del giudice di merito una diversa apprezzazione della congruità della pena o della concedibilità dei benefici richiesti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →