Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08327/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto somme dal patrimonio della fallita "Pellicano Immobiliare s.r.l." (euro 18.300 tramite prelevamenti e versamenti ai soci e euro 1.140.056 mediante bonifici dal conto della fallita a conti cointestati ai soci). In cassazione il ricorso contestava, in sintesi: (1) vizio di motivazione per mancato confronto con la ricostruzione alternativa della difesa/consulente tecnico secondo la quale l'importo di euro 1.140.056 non sarebbe mai effettivamente entrato nel patrimonio della fallita ma si sarebbe trattato di mere partite di giro/simulazione; (2) vizio di motivazione per mancato esame della natura giuridica dei versamenti (finanziamenti infruttiferi delle socie vs conferimenti), sicché la fattispecie sarebbe da qualificare come bancarotta preferenziale e non patrimoniale fraudolenta; (3) vizio di applicazione di legge penale in relazione all'art. 164 c.p. per non aver riconosciuto la sospensione condizionale della pena, basando il diniego solo su una pregressa condanna depenalizzata (art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (primo motivo) ritenendo che la Corte di appello non abbia effettivamente confrontato le argomentazioni difensive decisive (in particolare la tesi della simulazione/assenza di effettivo ingresso di denaro nel patrimonio della fallita) e avesse motivato in modo insufficiente limitandosi a dire che, anche ammessa la ricostruzione difensiva, una distrazione comunque si sarebbe consumata. Per carenza di motivazione relativa a doglianze decisive (ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; la ricorrente contestava il mancato riconoscimento fondato su una precedente condanna depenalizzata

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Cassazione per motivare l'annullamento: il vizio di motivazione integra il vizio previsto da questa norma quando il giudice non risponde pienamente a doglianze decisive sollevate in appello

  • art. 10‑bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato nella sentenza impugnata come pregressa condanna depenalizzata utilizzata dalla Corte territoriale quale indice ostativo alla sospensione condizionale; la Cassazione ha però assorbito la questione dopo aver annullato la sentenza per carenza di motivazione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve affrontare e rispondere in maniera specifica e motivata alle ricostruzioni alternative della difesa che siano decisive per l'esito del giudizio; una risposta generica è vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando è dedotta la simulazione o la natura meramente documentale di flussi finanziari, il punto decisivo è stabilire se vi sia stato un effettivo incremento del patrimonio della società fallita; accertamenti concreti e prova dei movimenti reali sono necessari per qualificare penalmente la condotta
  • La distinzione tra distrazione patrimoniale (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e restituzioni di carattere preferenziale dipende dalla natura sostanziale dei versamenti (conferimento, rimborso, finanziamento) e dalla loro causa: la qualificazione giuridica deve poggiare su accertamenti tecnici e contabili adeguatamente motivati
  • Se il giudice ritiene provata solo una parte della somma contestata, deve adeguare la decisione (eventuale assoluzione o modificazione della portata della condanna, riparametrazione della responsabilità e degli eventuali danni), non limitandosi a considerazioni meramente ipotetiche
  • La valutazione dei benefici penitenziari (es. sospensione condizionale, art. 164 c.p.) richiede una motivazione che consideri organicamente la personalità del condannato, le condanne pregresse e la prognosi di recidiva; l'uso di una sola precedente condanna depenalizzata come motivo esclusivo di diniego deve essere adeguatamente giustificato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.