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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18471/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) illogicità della motivazione e violazione della norma incriminatrice speciale per aver ritenuto il delitto di furto con strappo ex art. 624 bis c.p. nonostante nella ricostruzione emergesse che l'imputato aveva 'sfilato' il telefono dalle mani della vittima, senza chiara componente violenta; 2) assenza di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p., con la Corte territoriale che ha affermato apoditticamente che la sottrazione del telefono non può essere di speciale tenuità; 3) mancanza di motivazione in relazione alla concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato penale ex art. 175 c.p.), nonostante risultasse che l'imputato aveva effettuato offerta risarcitoria e intrapreso un percorso riabilitativo presso il Sert.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su tutti i motivi. Ha rilevato incongruità logica nella sentenza impugnata rispetto al modo concreto di apprendere il telefono e errori di interpretazione della nozione di furto con strappo (art. 624 bis c.p.), richiedendo chiara individuazione del modus operandi. Ha inoltre censurato la mancata motivazione sul riconoscimento dell'attenuante del danno lieve e l'omessa decisione motivata sui benefici (sospensione condizionale e non menzione). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione del reato tra furto, furto con strappo e rapina richiede una motivazione chiara sul modus operandi: la parola 'sfilare' e l'assenza di evidenza di violenza verso la cosa sono incompatibili con la qualificazione automatica come art. 624 bis c.p.
  • La nozione di 'strappo' presuppone un qualche grado di violenza diretto alla cosa; se la condotta è rapida ma priva della componente violenta tipica dello strappo, va considerata la destrezza o il furto semplice, non il furto con strappo.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere esclusa senza motivazione: il giudice deve valutare concretamente l'entità del danno e le circostanze del caso.
  • Le richieste della difesa relative a benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione nel certificato devono essere esaminate e motivate espressamente; l'omissione determina annullamento con rinvio perché la Cassazione non può svolgere valutazioni di merito prognostiche.
  • Elementi come offerta risarcitoria e percorso riabilitativo sono rilevanti ai fini dei benefici e devono essere esplicitamente considerati nella motivazione della corte d'appello.

Testo integrale

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