Sentenza del 27/04/2017 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - P.V.C. emesso nei confronti di un soggetto terzo - mancata allegazione - mancata conoscenza da parte del contribuente accertato - accertamento - nullità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente contestava principalmente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), poiché l'atto richiamava un P.V.C. formato nei confronti di un terzo senza allegarlo all'avviso e senza dimostrare che il contribuente ne avesse avuto tempestiva e completa conoscenza. Contestava inoltre la pretesa inesistenza delle operazioni fatturate, sostenendo che le prestazioni erano realmente avvenute e che i pagamenti erano stati effettuati tramite banca, nonché la carenza di prova, l'asserita inutilizzabilità di elementi derivanti da indagini penali senza autorizzazione giudiziaria e la nullità delle sanzioni per mancata individuazione del soggetto responsabile. L'Agenzia sosteneva invece che il contribuente avesse avuto accesso al P.V.C. durante il procedimento di adesione e che gli elementi raccolti facessero presumere l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello della D.M.P. S.P. S.r.l. e ha riformato la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto assorbente la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente: il P.V.C. redatto nei confronti del terzo poteva essere utilizzato dall'Agenzia solo se espressamente indicato nella motivazione dell'accertamento e allegato all'atto, oppure se fosse stata provata la sua effettiva conoscenza tempestiva da parte del contribuente. La Commissione non ha quindi esaminato nel merito la fondatezza dei rilievi fiscali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Un avviso di accertamento che fondi la propria motivazione su un atto formato nei confronti di un terzo deve indicare tale atto e allegarlo, salvo che il contribuente ne abbia già avuto conoscenza effettiva e tempestiva. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'illegittimità dell'accertamento.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto amministrativo; tale principio integra gli obblighi di motivazione degli atti tributari richiamati dallo Statuto del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite
Le garanzie dello Statuto del contribuente si applicano ai procedimenti dell'amministrazione finanziaria potenzialmente lesivi degli interessi del cittadino, anche quando l'atto utilizzato dall'amministrazione sia stato formato nell'ambito della verifica di un soggetto diverso.
Cassazione n. 562/2017
È illegittimo l'accertamento motivato per relationem mediante il richiamo a un altro atto non allegato e non tempestivamente conosciuto dal contribuente.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario si fonda su un P.V.C. o su un altro documento redatto nei confronti di un terzo, l'amministrazione deve allegarlo all'atto oppure dimostrare che il contribuente ne aveva già avuto conoscenza effettiva e tempestiva.
- Il semplice richiamo a un documento esterno non consente, di regola, al contribuente di difendersi adeguatamente: la motivazione per relationem è valida solo se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è conoscibile in modo concreto.
- La violazione dell'obbligo di allegazione o di conoscibilità del documento può comportare l'annullamento dell'avviso senza necessità di esaminare se le operazioni contestate fossero realmente inesistenti.
- La circostanza che il documento sia stato consegnato o prodotto solo in una fase successiva, come un invito al contraddittorio o un procedimento di adesione, può non sanare il vizio se al momento della notifica dell'accertamento il contribuente non era posto in condizione di conoscere integralmente le ragioni della pretesa.
- L'amministrazione deve distinguere tra l'utilizzo di elementi provenienti da verifiche fiscali e l'utilizzo di atti o prove propriamente penali: l'eventuale necessità di autorizzazione giudiziaria dipende dalla concreta natura dell'attività investigativa e del documento utilizzato.
- La nullità o illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione e di conoscibilità degli atti presupposti è una questione autonoma rispetto alla prova dell'inesistenza delle operazioni e può essere decisiva anche quando l'amministrazione disponga di elementi presuntivi a sostegno della pretesa.
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